"il minimum organizzatorio necessario a integrare l'associazione a delinquere nelle diverse sfaccetature analizzate dalla giurisprudenza si modula in maniera specifica per le realtà associative cosiddette "in rete", le quali utilizzano le nuove tecnologie, privilegiando l'so dei blog, chat, o virtual communities in internet, non potendosi per tali strutture ricercare quella fisicità di contatti trai partecipi, tipica dell'associazione a deliquere di tipo, per così dire classico"
La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 31 luglio 2013 n° 33179, respinge il ricorso di un imputato autore di un sito web finalizzato alla propugnazione di idee di superiorità della razza relativamente ai seguenti motivi. A) incompetenza del giudice italiano perchè il sito madre era costituito negli States e operava da server estero. Il collegio della III sezione specifica che il giudice italiano è competente ad esprimersi sulla diffamazione aggravata dall'odio razziale, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purchè l'offesa sia percepita da fruitori che si trovino in Italia. B) libertà di pensiero. L'attività del ricorrente era promuovere eventi, raccolte fondi e aumentare i proseliti dando giudizi su persone ed episodi e bollando come "traditori" e "delinquenti italiani" i sostenitori di uguaglianza e integrazione con gli immigrati. Cade quindi la pretesa di poter fruire della tutela costituzionale che garantisce la libera manifestazione del pensiero e associazione per lo scopo finale perseguito; la discriminazione. C) Essere assimilato al direttore di un giornale. Era stata riconosciuta la sua responsabilitò come moderatore di blog ed IL BLOG NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI STAMPATO (Cass. 23230/2012). Infine i requisiti di stabile organizzazione propri di un sito interent rendono la comunità virtuale idonea a configurare l'associazione per delinquere.