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compensi e incarico;le norme

Entrano in vigore le modifiche al Codice Deontologico Forense

Con le modifiche al Codice Deontologico Forense, già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile scorso aumentano le tutele per la parte assistita e nel corso del conferimento dell'incarico. Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 22 settembre 2018 ha deliberato di modificare ed integrare alcuni articoli trai quali;

l'art. 20 è così sostituito «. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.                                      2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.

DOVERI DI INFORMAZIONE. comma 3 dell’art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola «informare», l’inciso «la parte assistita» e inserendo, dopo la parola «chiaramente», la seguente frase «la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,» onde il nuovo comma 3 dell’art. 27 recita: «L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge.»

 

Alleghiamo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il testo completo del Codice Deontologico Forense

DECRETO 08 MARZO 2018, N° 37 - modificazioni al decreto "parametri"

 

DIAMO PUBBLICAZIONE AL TESTO DEL DECRETO CHE INTERVIENE A MODIFICARE ALCUNI PUNTI DEL C.D. CEDRETO PARAMETRI FORENSI. TRA LE ALTRE SI INTRODUCONO PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZONE. DA NOTARE L'INTRODZIONE DI UN "PREMIO ECONOMICO" DEL 30% DELLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN SEDE DI CONTENZIOSO CIVILE CHE HA PER SCOPO L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DI TECNICHE INFORMATICHE PER LA MIGLIORE CONSULTAZIONE DELL'ATTO ALLORCHE' SI UTILIZZINO LA RICERCA TESTUALE E DEI DOCUMENTI ALLEGATI OLTRE LA NAVIGAZIONE NELL'ATTO.

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 marzo 2018, n. 37
Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (18G00062)
(GU n.96 del 26-4-2018)
Vigente al: 27-4-2018

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 1° giugno 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017; Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota del 9 febbraio 2018, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al terzo periodo le parole «possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; 2) al quarto periodo le parole «diminuzione di regola fino al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto»; c) al comma 2, primo periodo le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da «30 per cento» e «10 per cento» e le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di trenta»; d) al comma 4 le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento»; e) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.».


Art. 2

Modifiche alla disciplina dei parametri concernente i procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «agli arbitri sono» sono sostituite dalle parole «a ciascun arbitro e'» e le parole «dovuti i compensi previsti» sono sostituite con le parole «dovuto il compenso previsto».
Art. 3

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo dopo le parole «numero dei documenti» sono inserite le seguenti «e degli atti»; 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento»; b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo: dopo le parole «la stessa posizione» sono aggiunte le parole «procedimentale o»; le parole «20 per cento» e «5 per cento» sono sostituite rispettivamente da: «30 per cento» e «10 per cento»; le parole «fino a un massimo di venti» sono sostituite dalle seguenti «fino a un massimo di trenta»; 2) al secondo periodo le parole «il numero delle parti» e' sostituito dalle seguenti «il numero dei soggetti» e le parole «una parte contro piu' parti» sono sostituite con le seguenti: «un singolo soggetto contro piu' soggetti»; 3) al terzo periodo: dopo le parole «l'identita' di posizione» sono inserite le parole «procedimentale o»; la parola «imputati» e' sostituita dalla parola «soggetti»; le parole «e' di regola ridotto del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e' ridotto in misura non superiore al 30 per cento».
Art. 4

Modifiche alla disciplina dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale

1. All'articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 le parole «possono, di regola, essere aumentati sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».
Art. 5

Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita nonche' modifiche ai parametri tabellari per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato

1. All'articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». 2. La tabella n. 22. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e' aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto.
Art. 6

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 marzo 2018 


Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 816
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

LE MODIFICHE DECRETO PARAMETRI FORENSI

Il decreto ministeriale che introduce nuovi parametri per la definizione delle tariffe della professione forense ha ottenuto il via libera della II Commissione Giustizia.

 

IN ALLEGATO IL TESTO DELLE MODIFICHE AL DM 55/2014

Il testo, approvato il 07 dicembre 2017 dal Ministro Orlando ha ottenuto il via libera da parte della Commissione parlamentare incaricata. Con esso si recepiscono alcune proposte di modifica apportate dal CNF il quale aveva evidenziato lacune e dubbi interpretativi sorti nell'applicazione del D.M. n. 55, con riferimento in particolare ad alcune tipologie di attività non "tabellate".

i punti qualificanti possono essere riassuneti come segue:
 1) è introdotta una tabella con parametri ad hoc per l'attività dell'avvocato nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita;
 2) sono introdotti dei limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi: il nuovo testo stabilisce che il giudice non può ridurre il compenso in misura superiore al 50%; e in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria; limiti al potere di riduzione sono previsti anche per i compensi spettanti all'avvocato nel processo penale;
3) il compenso per la fase introduttiva del giudizio amministrativo è di regola aumentato fino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti;
4) sono aumentati i compensi per l'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: è incrementato il compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo ed è aumentata la soglia massima di soggetti assistiti (da 20 a 30);
 4) arbitri: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro, e non più all'intero collegio.
 
La Commissione suggerisce l’introduzione di un comma con il quale si riconosce al legale che “depositando gli atti in modalità telematica utilizza tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione” la possibilità di aumentare le tariffe del 30%. Su questo punto le riserve della parte 

MODIFICHE DEL MINISTRO ORLANDO AL DECRETO PARAMETRI FORENSI

IN ALLEGATO IL TESTO DEL DECRETO CON LA TABELLA MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha firmato il decreto che apporta modifiche al D.m. 55 del 2014 sui parametri forensi.

Il testo, approvato il 07 dicembre  dal Ministro e trasmesso al Consiglio di Stato per il parere di competenza, recepisce alcune proposte di modifica apportate dal CNF il quale aveva evidenziato lacune e dubbi interpretativi sorti nell'applicazione del D.M. n. 55, con riferimento in particolare ad alcune tipologie di attività non "tabellate".

i punti qualificanti possono essere riassuneti come segue:
 1) è introdotta una tabella con parametri ad hoc per l'attività dell'avvocato nel procedimento di mediazione e di negoziazione assistita;
 2) sono introdotti dei limiti al potere giudiziale di riduzione dei compensi: il nuovo testo stabilisce che il giudice non può ridurre il compenso in misura superiore al 50%; e in misura non superiore al 70% per la fase istruttoria; limiti al potere di riduzione sono previsti anche per i compensi spettanti all'avvocato nel processo penale;
3) il compenso per la fase introduttiva del giudizio amministrativo è di regola aumentato fino al 50% quando sono proposti motivi aggiunti;
4) sono aumentati i compensi per l'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale: è incrementato il compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo ed è aumentata la soglia massima di soggetti assistiti (da 20 a 30);
 4) arbitri: i compensi previsti dall'apposita tabella si applicheranno a favore di ciascun arbitro, e non più all'intero collegio.

LINEE GUIDA OMOGENEE DEL CNF PER I LEGALI

Una circolare del Consiglio nazionale forense permetterà agli avvocati di essere in linea con la legge sulla concorrenza (la 124/2017). Il Cnf ha approvato i moduli per fornire ai legali le istruzioni per l’uso della legge, che ha, tra l’altro, reintrodotto l’obbligo del preventivo scritto per i professionisti. L’avvocato deve dunque comunicare per iscritto al cliente che gli conferisce l’incarico la stima del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie e compenso. Sei i “moduli” forniti dal Cnf. Il primo per la scrittura privata per il conferimento dell’incarico professionale, il secondo per la privacy, un terzo per l’identificazione del cliente ai fini antiriciclaggio e, a seguire, i tre dedicati ai preventivi semplificati: incarichi penali, civili e stragiudiziali. Il tutto completato da una nota informativa dell’ufficio studi sulle novità della legge .
Domande e risposte inoltre per chiarire i dubbi più frequenti, a cominciare dal momento in cui va effettuata la comunicazione scritta, che é successivo all’accettazione dell’incarico.
Il Cnf informa anche della possibilità di far coincidere la comunicazione scritta sul costo di prestazione con l’accordo sul compenso. Per quanto riguarda le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione, si chiarisce che non comporta la nullità del contratto d’opera professionale, ma, in assenza di un accordo sul compenso, si può aprire la strada del ricorso ai parametri per determinare i costi della prestazione. 
Per chi non ottempera possono esserci conseguenze disciplinari. E gli obblighi verso il cliente non si esauriscono con la stima sul compenso ma si estendono alle spiegazioni sulla complessità dell’incarico, con le informazioni sui possibili oneri, dall’inizio alla fine della prestazione. A disposizione dei legali anche le schede per la dichiarazione del cliente relativa a privacy, antiriciclaggio l’infomativa sul trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda i preventivi il “consiglio” è di chiedere al cliente una ricevuta dell’avvenuta consegna. Per finire il Cnf ha messo a punto un software per calcolare il compenso.