E' in vigore da oggi la Legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017.
Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell'ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità entrano in vigore fin da subito (il 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 3 agosto), altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo.
In allegato il testo con le principali novità previste dalla legge.
E' OPERATIVA DAL 29 AGOSTO 2017 la legge sulla concorrenza. I provvedimenti adottati saranno immediatamente applicabili solo per alcuni settori, legati al mondo dei professionisti, alla previdenza complementare e ai diritti di clienti di hotel, banche e compagnie telefoniche. Altre importanti novità, come il taglio dei risarcimenti per le lesioni non lievi (e le altre misure sulla Rc auto), l’abolizione del monopolio delle Poste sulle notifiche e altri aspetti che riguardano banche e telefonia, non possono ancora entrare in vigore: la legge stessa (la n. 124/2017) prevede che debbano essere emanati molti provvedimenti attuativi, entro termini che comunque non sono vincolanti.
Da oggi è possibilie costituire società multiprofessionali, anche di capitale, tra avvocati e altri professionisti, sono inoltre operativi i parametri per arrivare a un aumento del numero di notai. Negli alberghi è possibile ottenere sconti rispetto ai prezzi comunicati sui comparatori online. È possibile fissare quote di Tfr da destinare a previdenza complementare. Sono ridotte le spese per il recesso o il trasferimento dell’utenza ad altro operatore di telefonia. I privati possono scegliere la compagnia che assicura i mutui. Banche, assicurazioni e società di carte di credito devono far accedere all’assistenza clienti anche da telefono mobile a costi non superiori alla tariffa urbana.
Sul fronte Rc auto, uno dei cardini della legge è la tabella unica nazionale dei risarcimenti del danno non patrimoniale per le lesioni non lievi (dai 10 ai 100 punti d’invalidità), sulla scia di quanto già fatto per quelle lievi (la cui tabella sarà lievemente rivista). La legge dà al ministero dello Sviluppo economico 120 giorni (dunque, in teoria, fino al 25 dicembre) per preparare la tabella.
L’obiettivo dichiarato dalla norma è garantire un pieno risarcimento e razionalizzare i costi per le compagnie, seguendo i criteri della giurisprudenza consolidata della Cassazione, che sostanzialmente ha limitato le voci di danno risarcibile (biologico e morale). Resterà comunque un margine di elasticità: quando il danno incide in maniera «rilevante» sulla vita di chi lo subisce, il giudice potrà aumentare il risarcimento fino al 20%, con «equo e motivato apprezzamento».
Quanto alle notifiche di multe stradali e atti giudiziari, la legge fa cadere il monopolio di Poste italiane dal 10 settembre, ma concede 90 giorni da oggi per fissare i requisiti dei privati che potranno svolgere il servizio. Fino a quando ciò non avverrà, sarà impossibile bandire gare.
SUL FRONTE IMMOBILIARE
Deve anzitutto trattarsi di un conto corrente dedicato a ricevere, da un lato, il versamento del denaro che i clienti corrispondono al notaio per il pagamento di imposte (dovute allo Stato dai clienti in relazione ad atti stipulati dal notaio) e, d’altro lato, il versamento di depositi che il notaio riceva a qualsiasi titolo, come quello avente a oggetto il denaro destinato appunto al pagamento del prezzo della compravendita, una volta che il relativo contratto sia stato trascritto e che sia stata accertata l’assenza di formalità pubblicitarie pregiudizievoli rispetto alla "bontà" dell’acquisto.
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge n. 2168-B“Introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”.
Alleghiamo il testo del provvedimento, i cui punti principali sono:
IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DELLA LEGGE
Si arriverà alla piena applicabilità solo con l' emanazione dei numerosi decreti attuativi successivi ad essa ma, le norme interne alla Legge n° 24 dell' 8 Marzo 2017 LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie” già in vigore ed applicabili sono molte. La legge in questione -inerente le "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"-, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione, e porterà a cambiamenti sostanziali soprattutto per gli operatori sanitarie e per le strutture nelle quali essi esercitano.
Un esempio di molti richiama l' articolo 4 che obbliga le aziende sanitarie a fornire ai propri pazienti la documentazione sanitaria che li riguarda entro e non oltre giorni sette giorni dalla richiesta degli stessi; qualsiasi integrazione della suddetta documentazione non potrà essere fornita entro trenta giorni dalla medesima richiesta. Un altro esempio di articolo che ribalta le precedenti disposizioni è quello del 6 che contiene l'ipotesi di non punibilità del medico per imperizia, laddove questo abbia rispettato le raccomandazioni delle linee guida pubblicate ai sensi di legge o, in assenza di esse, quelle delle pratiche clinico-assistenziali. Ancora, un altro articolo indicativo dei cambiamenti introdotti dalla nuova Legge, è il 7 che contiene il già ribattezzato "doppio binario" della responsabilità civile: da un lato troviamo la contrattualità del vincolo tra azienda sanitaria e paziente, dall' altra l' extracontrattualità della responsabilità del dipendente della stessa azienda. Questa distinzione porterà ad un netto sdoppiamento dei parametri dell' azione giudiziaria nonché della natura istruttori dell' indagine civilistica (tra medico e paziente). Infatti, mentre l'onere della prova della condotta illecita del medico e del rapporto causale di esso con il danno lamentato dal penziente sarà posto a carico del paziente stesso che il suddetto danno lamenta (ecco la responsabilità extracontrattuale), allo stesso tempo, invece, l'onere della prova è a favore del paziente -che potrà dedurre in giudizio il dipendente della struttura in cui sarà curato- se osserviamo la situazione dal punto di vista della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.
Per quanto riguarda, poi, la prescrizione del diritto al risarcimento notiamo che passerà dai dieci anni (in caso di responsabilità contrattuale) ai cinque anni (in caso di azione risarcitoria indirizzata verso il medico).
Altre norme di immediata applicazione sono le seguenti, tutte inerenti le regole procedurali del giudizio risarcitorio intentato dal peziente: l' articolo 8 rende obbligatorio, prima di intentare qualsivoglia causa, il tentativo di conciliazione giudiziale per mezzo dell' Atp (Accertamento tecnico preventivo) nel contesto del quale un consulente medico nominato dal giudice valuterà responsabilità e danno del caso cercando di arrivare ad una conciliazione tra le parti; in aggiunta quindi alla mediazione già obbligatoria, l' attore dovrà infatti attuare il suddetto tentativo allo scopo di comporre la lite evitando contenzioso. Di medesimo immediato impatto anche l' articolo successivo, il 9, che impone limiti di rivalsa contro il medico: sia sul piano dei tempi (entro un anno dal pagamento del danno) quanto su quello dell'entità massima di esposizione economica del medico stesso (entro tre annualità retributive lorde).
Un' altra grossa e attesa novità introdotta sempre dalla Legge n° 24 dell' 8 Marzo 2917, sono i Lea, ovvero i Livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Nazionale è obbligato ad offrire (che sia gratuitamente o sotto pagamento di ticket) a tutti i cittadini: tra i quali la fecondazione assistita -sia eterologa che omologa-, i vaccini nuovi, lo screening natale, l' esenzione dal ticket dell' endometriosi e i trattamenti per la celiachia e altre malattie rare.
SCELTE PROCESSUALI OBBLIGATE
Molte novità anche sotto il profilo del processo civile che avrà una evoluzione del tutto nuova dal punto di vista del danneggiato e per i soggetti chiamati a rispondere di danni causati al paziente. L'art. 7 del nuovo testo impone una scelta processuale operando una distinzione tra la natura della responsabilità dell'operatore sanitario (extracontrattuale) e quella della struttura (contrattuale) con ovvie diversità in punto di prova in giudizio. Da una parte l'onere di provare il solo inadempimento della struttura sanitaria e, dall'altra la prova della colpa specifica del sanitario e del nesso causale tra errore e danno procurato. In via preliminare il danneggiato avrà l'onere di esprerire un previo tentativo di conciliazione prima di avviare il contenzioso civile. In caso di mancato accordo vi è un termine per avviare la procedura giudiziaria (entro di 90 giorni) con rito ex art. 702bis Cpc. E' facoltà del ricorrente chiamare in causa e direttamente anche l'assicuratore chiamato a garantire il responsabile ed in questo caso si impone siano chiamati in causa anche gli assicurati al fine di ottenere una condanna solidale al risarcimento dei danni. Da segnalare; nella sede negoziale l'obbligo per l'assicurazione di istruire con solerzia la pratica comunicando l'offerta risarcitoria oppure comunicare i motivi per i quali si ritiene non sussista un obbligo di ristoro. Un rilevante freno è infine stabilito per l'azione di rivalsa delle struttura contro i propri operatori, previsto ora solo in caso di dolo o colpa grave (Art. 9) e con limite economico in punto di condanna sul triplo del proprio reddito lordo annuale.
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