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SEZIONE SPAGNA; Norme e novità

Devolución del Impuesto de Sucesiones

Devolución del Impuesto de Sucesiones - studio legale Potenti

NEL SETTEMBRE 2014 LA SPAGNA E' STATA CONDANNATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA E COSTRETTA A MODIFICARE IL TRATTAMENTO SULLA TASSAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE, ELIMINANDO LE DIFFERENZE TRA CITTADINI COMUNITARI RESIDENTI E NON RESIDENTI.

CIO' HA DETERMINATO IL SORGERE DI UN DIRITTO DEL CONTRIBUENTE A POTER AVANZARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA MAGGIOR SOMMA CHE FOSSE STATA CORRISPOSTA IN ECCESSO A TITOLO DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE, NEGLI ULTIMI 4 ANNI. 

OCCORRONO ALCUNE CONDIZIONI CHE VI INVITIAMO A VERIFICARE NEL SITO http://www.devolucionimpuestodesucesiones.com/


NEL SOLCO DELLA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE CHE DISTINGUE IL NOSTRO STUDIO ABBIAMO AVVIATO UNA STRETTA SINERGIA CON I COLLEGHI DI MADRID AL FINE DI OFFRIRE AI CLIENTI ITALIANI E SPAGNOLI ATTUALMENTE IN ITALIA UN SERVIZIO LEGALE PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DELL'IMPORTO DELLA TASSA DI SUCCESSIONE NELLA MISURA STABILITA DALLA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL 03 DI SETTEMBRE 2014 C-127/12. 

 

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Si usted reside en España y ha recibido una herencia del extranjero, o reside fuera de España y ha heredado bienes en España es probable que haya pagado impuestos en exceso.

 España ha sido condenada a modificar su impuesto de sucesiones y forzada a devolver todas las cantidades cobradas en exceso.

El Tribunal de Justicia Europeo ha establecido que el Impuesto de Sucesiones Español incumple el Tratado de la Unión Europea. Declarando que los ciudadanos europeos con residencia fuera de España sufren una discriminación en el momento de heredar. 

Todos los ciudadanos que hayan pagado un impuesto de sucesiones en España y cumplan con ciertos requisitos pueden solicitar la devolución de estos impuestos.

La sentencia ha declarado que esta discriminación es contraria a los Acuerdos Internacionales obligando a España a cambiar su legislación y a devolver las cantidades cobradas en exceso.

 Para poder solicitar la devolución del impuesto pagado en exceso debe iniciarse un procedimiento administrativo en Madrid ante la Agencia Tributaria Estatal. Nuestras oficinas en Madrid y en el resto de países afectados le ayudarán a recuperar su dinero. 

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 Adaptación de la legislación española.

El pasado 1 de enero de 2015 entro' en vigor la Disposicion Final Tercera del la Ley 26/2014 por la cual se modifica la Disposicion Adicional Segunda de la Ley 29/1987, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se ha entroducido un regimen especial en el impuesto de sucesiones para que los ciudadanos no residentes comunitarios, es decir ciudadanos no residentes en Espana pero que son residentes en la Union Europea, puedan aplicar la normativa de las Comunidades Autonomas, al igual que lo han venido haciendo lor residentes, equiparando asi' su situacion con estos. Por otro lado, dicha modificación legislativa no hace ningún pronunciamiento sobre su carácter retroactivo, por lo que entiendo no seria posible aplicar la nueva normativa a los hechos imponibles devengados con anterioridad al 1 de Enero de 2015. En mi opinion no podria aplicarse la norma con caracter retroactivo ya que debería haber estado expresamente declarada dicha retroactividad.

 

Desde mi punto de vista se debiera de haber dotado a dicha norma de efectos retroactivos, ya que la Sentencia del TJUE declara la nulidad sobrevenida de la norma infringida, con efectos desde que esta fue aprobada. Esto supone la inexigibilidad del Tributo a los afectados.

 

No obstante expuesto lo anterior, el departamento de No Residentes de la Agencia Tributaria en Madrid, parece ser que van aceptar la aplicacion de la nueva normativa para devengos anteriores al 1 de Enero de 2015, aunque esto es algo que tendremos que ir viendo.

 

A traves del nuevo asunto, y para determinar las normas aplicables en materia de sucesiones se establece:

 

a) Si el fallecido residía fuera de España, en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, se diferencia:

- Si los bienes de la herencia están en España, se aplicará la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma en donde se encuentren la mayor parte de ellos.

- Si los bienes están fuera de España, se aplicará a cada sujeto pasivo la normativa de la Comunidad Autónoma en que resida.

b) Si el fallecido residía en España, los contribuyentes no residentes (que vivan en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo) tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde vivía el fallecido

 

 

SUCCESSIONI UE IN BASE ALLA RESIDENZA DEL DE CUIUS. Nuove disposizioni del Regolamento 615/2012 che supera le norme nazionali de diritto internazionale privato

 

 

Dal 17 agosto 2015 è la legge del paese ove il defunto aveva la propria residenza abituale quella che regola la sua successione ereditaria dal punto di vista civilistico. Occorre fare riferimento a tale legge per stabilire chi sia erede e che quota spetti nella ripartizione del patrimonio del defunto. Entra in vigore in tutta la UE escluse Danimarca Irlanda e Inghilterra il regolamento che punta ad uniformare le regole civilistiche applicabili nei singoli stati per stabilire quale sia la legge che disciplina una successione ereditaria la quale presenti elementi di transnazionalità. In Italia è stata fino ad oggi in vigore la norma che prevedeva l'applicazione delle legge del paese di cui il defunto fosse cittadino (art 46 L. 218/95). Se fosse deceduto in Italia un cittadino da tempo ivi residente ma con passaporto francese, si sarebbe applicata la legge francese. Diverso il discorso della tassazione, per cui anche oggi, dopo il 17 agosto, rimarrebbe applicabile quella italiana al caso in esame. Cambia quindi, ai fini della sola applicazione della legge civilistica, il criterio di individuazione che è ora basato sulla "residenza abituale" .Tale elemento costringerà di certo ad un opera di ricerca del luogo ove si trovava il centro di interessi del defunto al tempo della morte, ma, al contrario, meglio si atterrà ad incardinare la procedura alle regole del luogo ove il defunto aveva deciso di stabilire i suoi interessi. Il regolamento 162/2012 offre indicazione dei soli parametri con i quali si dovrebbe individuare la residenza abituale; in primis, una stretta e stabile relazione della persona con un dato territorio (a sua volta sulla base di due elementi 1) circostanza oggettiva di permanenza del soggetto in un determinato luogo da ricavare in funzione del tempo di permanenza, le ragioni di essa, 2) circostanza soggettiva afferente all'intenzione della persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo fuori del paese del quale ha la cittadinanza). La residenza abituale del de cuius potrebbe coincidere con il domicilio se questi ha vissuto nel luogo ove ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi. Oppure con il luogo ove la persona ha la residenza anagrafica e, cioè, dove permane la sua dimora abituale.

 

 

Lavorare in Spagna come avvocati: breve spiegazione introduttiva per i colleghi

Lavorare in Spagna come avvocati: breve spiegazione introduttiva per i colleghi - studio legale Potenti

 

LA NUOVA LEGGE DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE SPAGNOLA, PUR CON RILEVANTI ECCEZIONI A QUESTO TESTO NORMATIVO CHE SONO INTERVENUTE NELL'ANNO 2012, HA PROFONDAMENTE MUTATO L'APPROCCIO ALL'AVVOCATURA, RENDENDO OBBLIGATORIO UN PERCORSO DI STUDIO TEORICO-PRATICO. LE UNIVERSITA' E VARI SOGGETTI PRIVATI COME GLI ORDINI PROFESSIONALI HANNO PROGETTATO DEI PERCORSI POST-UNIVERSITARI "AD HOC".

PER QUESTO NUOVO PERCORSO, CHE NON E' DA INTENDERSI QUALE SCORCIATOIA AD ALCUNA DELLE NORME SULL'ACCESSO DEGLI ALTRI PAESI U.E., POSSIAMO SVOLGERE UN TUTORAGGIO PERSONALIZZATO, UTILE A PERCORRERE LE TAPPE, ANCHE BUROCRATICHE, CHE VANNO DALLA OMOLOGAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO, ALLA COMPRENSIONE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO, SINO ALLA FREQUENZA E POSITIVA CONCLUSIONE DEL CORSO DI ABILITAZIONE UNIVERSITARIO.  

 

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La Ley 34/2006 establece los requisitos para poder acceder a las profesiones de Abogado y Procurador y fija su entrada en vigor a los cinco años de su aprobación, esto es, en octubre de 2011. En junio de 2011, se ha aprobado el Real Decreto 775/2011, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley (BOE de 16 de junio de 2011) y se establece que:

“La obtención del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.
b) Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.
c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.
d) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación
profesional.”

 

La "Homologacion de titulo" in Spagna è senza dubbio sempre possibile poichè prescinde dalla successiva (ed eventuale) iscrizione in Albi di cui è però condizione "sine qua non".

Ciò che è attualmente è stato modificato è il requisito di accesso all'avvocatura; non è infatti più sufficiente la mera laurea in "derecho" ma, con la legge del 2006 entrata in vigore nell'ottobre 2011 dopo un vacatio di 5 anni, occorre sostenere un periodo di pratica presso uno studio o un master universitario.

Sul sito del mio studio, potrete verificare che sto seguendo attentamente la proposta di legge del Partito Popolare spagnolo per mezzo di cui si intende apportare modifiche alla legge del 2006, proprio per l'accesso. Ad oggi vi sono solo delle proposte, appunto, che sono apparse sulle riviste specializzate del Foro di Madrid e di cui do conto in questa pagina".

Non esiterei a formalizzare al "Ministerio de Educacion y Ciencia" la solicitud per poter eseguire la Homologacion de titulo. Il ministerio le risponderà dopo un mesetto cmunicando le prescrizioni necessarie con le quali si potrà procedere all'iscrizione ad una "prueba de aptitud" (od homologacion de titulo) presso una delle facoltà di diritto spagnole.

Non esitate a contattarmi per ulteriori delucidazioni e si presti poca fede ai forum che coinvolgono per lo più casi di insuccessi privati o "fortunosi" casi accademici che non rappresentano la ponderata verità.

 

COSTI  

per la parte legata alla Homologacion in senso tecnicI partiamo da una spesa di Euro 100 circa per "Tasa 079" de Homologacion. La domanda (solicitud) deve essere accompagnata dai seguenti documenti; copia di un certificato di laurea non antecedente i tre mesi e documento identità, che devono essere spediti tradotti e autenticati (detta "copia compulsada") in "castillano" dall'autorità consolare spagnola in Italia (e qui fra tutto sono altre 130 Euro circa).

Una volta spedito il tutto e ricevuta la "resolucion" da parte del Ministerio sarà necessariop il versamento della tassa di iscrizione alla "prueba de aptitud" universitaria.

Tutto ciò non include ovviamente la fase di studio, che ognuno potrà personalizzare come crede! Ne il succesivo Master universitario (ci sono varie formule per potervi partecipare) 

 

AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA IN MATERIA SEGNALIAMO: 

LA RECENTISSIMA SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE 5073/2016 depositata il 15 marzo, ha definitivamente chiarito che l'esonero della prova attitudinale per gli avvocati abilitati all'estero spetta a chi ha esercitato la professione di avvocato in Italia per almeno tre anni dalla data di iscrizione alla relativa sezione speciale dell'Albo. La Corte affronta poi le condizioni necessarie affichè detto percorso triennale possa considerarsi utile ad ottenere il titolo di Avvocato integrato e la dispensa dall'esame di Stato. Trai requisiti, la durata triennale dell'esercizio professionale, l'effettività, la regolarità rispetto a leggi e codice deontologico ed infine l'uso del titolo professionale di orgine. Prescrizione questa ultima che è, per la Corte, un elemento imprescindibile a cui non può darsi deroga, come nel caso esaminato. L'uso del titolo che il professionista stabilizzato intende conseguire mendiante la dispensa dalla prova attitudinale non potrà essere quindi utilizzato, ancorchè incolpevolmente, pena il rifiuto, corretto, respingimento dell'istanza di stabilimento da parte del Consiglio dell'Ordine richiesto.  

 

 


MANFREDI POTENTI

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MODIFICACION DE LEY 34/2006 DE 30 OCTUBRE SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESION DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES.

 

ALCUNI COLLEGHI HANNO CONTATTATO QUESTO STUDIO PROFESSIONALE PER SEGNALARE CHE SOCIETA' DI ASSISTENZA AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PER ACCEDERE ALLA PROFESSIONE DI ABOGADO CONTINUANO A PAVENTARE LA POSSIBILITA' DI ISCRIZIONE PRESSO COLLEGI PROFESSIONALI SPAGNOLI SENZA LA NECESSITA' DI OTTEMPERARE ALLO SVOLGIMENTO DELL' ORMAI "FAMOSO" PERCORSO FORMATIVO O "MASTER" POST HOMOLOGACION. SI TRATTA PREVALMENTEMENTE DI VERE E PROPRIE TRUFFE DI FRONTE ALLE QUALI METTIAMO IN GUARDIA I COLLEGHI. DOPO L'ENTRAGTA IN VIGORE DELLA LEY 34/2006 VI SONO' STATE DELLE IMPORTANTI NOVITA' CHE CERCHEREMO DI RIASSUMERE BREVEMENTE.

CON UNA MODIFICAZIONE NORMATIVA DEL 06 MARZO 2012 (BOE 56 SEC I PAG 18797) IL LEGISLATORE HA POSTO DELLE ECCEZIONI ALLA DRASTIA TAGLIOLA CHE SI E' ABBATTUTA SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE PER I SEMPLICI LAUREATI.  

CON DISPOSIZIONE ADICIONAL OCTAVA ALLA LEY 34/2006 SI E' PREVISTO CHE I TITOLI RICHIESTI NELLA PREDETTA LEGGE (MASTER FORMATIVO O PRATICA PROFESSIONALE) NON SIANO RICHIESTI A COLORO I QUALI AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE FOSSERO IMMATRICOLATI AD UN CORSO DI GIURISPRUDENZA E CHE NELL'ARCO DI 2 ANNI DA QUANDO FOSSERO IN GRADO DI DOMANDARE LA TRASMISSIONE DEL TITOLO DI LAUREA SI SIANO ISCRITTI ALL'ALBO. 

PER COLORO I QUALI SI SIANO INVECE LAUREATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI MODIFICAZIONE DEL 2012 PUBBLICATA SUL BOE DEL 06 MARZO VALGOLO LE REGOLE PER CUI; A) Que realicen las prácticas externas previstas en el artículo 6. b) Que acrediten su capacitación profesional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

IMPORTANTISSIMA E DI INTERESSE PER I COLLEGHI ITALIANI E' "L'ADICIONAL NOVENA" CHE STABILISCE CHE I LIMITI DELLA LEGGE 34/2006 NON SI APPLICHINO A COLORO I QUALI AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE AVESSERO DOMANDATO LA HOMOLOGACION SEMPRE CHE NELL'ARCO DEI 2 ANNI DA QUANDO OTTENGANO LA DETTA PARIFICAZIONE PROCEDANO A COLLEGIARSI

Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados.
Los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a
quienes en el momento de entrada en vigor de la presente ley hubieran
solicitado la homologación de su título extranjero al de licenciado en Derecho,
siempre que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en
que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.»

MODIFICATA INFINE ANCHE IL CAPITOLO 3 DELLA DISPOSIZIONE TRANSITORIA UNICA DELLA LEGGE 34/2006 CHE VIENE RETTIFICATA NEI SEGUENTI TERMINI CHE CONCEDE 2 ANNI A COLORO I QUALI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 34/2006 AVESSERO GIA' OTTENUTO LA HOMOLOGACION O FOSSERO IN POSSESSO DI LAUREA IN DIRITTO SPAGNOLA

«3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente ley se
encontraran en posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en
condiciones de solicitar su expedición y no estuvieran comprendidos en el
apartado anterior, dispondrán de un plazo máximo de dos años, a contar desde
su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como ejercientes o no
ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales que
en ella se regulan.»

 

 IN ALLEGATO IL TESTO DELLA MODIFICA NORMATIVA DEL 2012. 

 

MANFREDI POTENTI

novità giurisprudenziali ed interpretative su integrazione e "stabilimento"

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE CONSEGUITO ALL'ESTERO - CIRCOLARE DEL CNF AI C.O.A. DEL 15 MAGGIO 2017 RIPORTANTE: COMUNICAZIONE AL C.N.F. DI RIGETTO DI 332 DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE SPAGNOLO DI ABOGADO LE CUI DOMANDE DI HOLOGACION TITULO SIANO STATE PROPOSTE IN SPAGNA PRIMA DEL 31 OTTOBRE 2011

(IN ALLEGATO IN BASSO DI QUESTO FORM, IL PDF TRATTO DAL SITO C.N.F.)

 

PREMESSO: è possibile presentare al Ministero italiano competente una domanda secondo il procedimento previsto dal d.lgs.n. 206/2007, che attua la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In attuazione del d.p.r. n. 394/1999 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione adottato con d.lgs. n. 286/1998", la normativa indicata viene applicata anche ai cittadini stranieri che ne facciano richiesta, in relazione a titoli conseguiti in ambito comunitario oppure in un Paese non appartenente all'Unione europea. E' prevista una prova compensativa circa il possesso dei requisiti professionali minimi. Tale ultima modalità di "integrazione" in Italia sostituisce ed è alternativa al percorso c.d. di "stabilimento".

STANTE LA ASSOLUTA NOVITA' DELLA QUESTIONE, CI RISERVIAMO DI PUBBLICARE IN SECONDO TEMPO I COMMENTI SULL'INDICAZIONE DATA DAL MINISTERO. Riteniamo, tuttavia, che almeno per quei casi di richiedenti Italiani che si trovino nella situazione di cui al disposto della "adicional novena" del provvedimento DEL 06 MARZO 2012 (B.O.E. 56 SEC I PAG 18797), che abbiamo allegato a tergo di questa sezione, la questione verrà risolta in virtù della necessità di non poter trascurare il contenuto del predetto disposto normativo spagnolo.

 

 

 CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SENTENZA DEL 17 LUGLIO 2014 NELLE CAUSE C58/13 E C59/13 c.d. "Torresi"

Se i precedenti che abbiamo sotto segnaliamo testimoniano rilevanti aperture verso il diritto di tutti i cittadini/professionisti UE a poter fruire della libertà di circolazione e stabilimento in Italia con i propri titoli professionali, la pronuncia del 17 luglio 2014 della Corte di Giustizia mette la definitiva pietra sui presunti e ritenuti comportamenti elusivi delle norme nazionali in materia di accesso alla professione, facendo prevalere l'interesse comunitario a quello protezionistico esercitato dagli Ordini. La condotta del laureato italiano che, dopo la laurea (in Italia), ottiene il titolo in un paese comunitario (Spagna) e, immediatamente dopo, lo spende nel territorio del paese comunitario di provenienza (Italia) non costituisce, di per se, abuso del diritto. Del resto, sino ai primi anni duemila, su simili comportamenti elusivi, l'opinione pubblica nazionale aveva spesso sottaciuto l'evidenza. Basti ricordare, con nostro evidente imbarazzo, dell'"accredito" all'esercizio della professione di molti avvocati italiani, i quali, ottenevano presso commissioni d'esame del Sud Italia percentuali di promozione alle prove scritte ed agli orali dell'esame di accesso sino al 95% dei casi. Abbiamo avuto casi di ministri del Governo Italiano i quali, in gioventù, hanno optato, bontà loro, per questa via. La pratica fu interrotta con un cambio normativo voluto dall'allora Guardasigilli Ing. Castelli ma, da circa un decennio (siamo a metà anni 2000), si era sviluppato un altro tipo di turismo forense, quello verso la Spagna. Si riscontravano (fino al 2009 / 2010) pratiche universitarie (ora del tutto scomparse in Spagna) di test a crocette ed altre modalità di esame per l'homologacion de titulo con livello di difficoltà molto blando. Tale situazione invogliava alcuni a tentare una via alternativa al difficoltoso esame di accesso all'Albo degli Avvocati italiano, non più praticabile nelle terre nazionali del sud senza un effettivo periodo di pratica forense prevalente in quell'area. La via alternativa spagnola è poi, evidentemente, divenuta un fiume in piena costringendo alcuni a intraprendere la (ora defunta) crociata oltranzista al rientro in Italia dei colleghi abogados. Chi scrive è testimone dello scarno grado di preparazione di molti aspiranti homologandi anche presso sedi universitarie spagnole di prestigio ma, in questi casi, con altrettanto scarne possibilità di promozione in quelle sedi, a testimonianza che "paese che vai..". La Corte stessa, con la sentenza in commento afferma come: "ai singoli non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini". Tuttavia è la libertà stabilita dai trattati a imporre libertà al singolo di scegliere in quale paese poter ottenere una abilitazione ed in quale dei paesi del trattato poter spendere la propria attività professionale. E' realizzazione della irettiva, dice la Corte, che un cittadino appena laureatosi in uno stato membro, possa andare in un altro ad acquisire il titolo professionale e ritornare al paese di origine a spenderlo. E' ovviamente inteso che dovrà spendere quel preciso titolo, alemeno sino al termine del perido di cui all'art. 10 della direttiva 98/05, la quale prevede che provato per tre anni l'esercizio di "un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario". I principi affermati dalla Corte sono chiaramente estensibili a tutti i professionisti, seppur con le legittime possibilità delgi Ordini di riferimento, ora sì, di porre in essere quella successiv attività di verifica e controllo delle condizioni di esrcizio professionale utile ad acquisire il titolo del paese ospitante. E' prevedibile che per le pratiche pendenti o future di stabilimento richieste ai Consigli degli Ordini del territorio, queste si dovranno senz'altro intendere accettate senza compromessi, e sarà incrementata la successiva, e doverosa, verifica degli Ordini stessi sulle attività effettivamente svolte dal professionista nell'arco del triennio.   

 

 

ANTITRUST: CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

 

 interessante pronuncia dell'adunanza dell'Autorità Antitrust del 23 aprile depositata il 10 maggio, circa il comportamento di alcuni ordini circondariali, condannati a 1000 Euro di multa per violazione del Trattato sul funzionamento dell' UE, articolo 101, avevano introdotto, tra il 2010 ed il 2012 ingiustificati adempimenti per provare l'imprescindibile presupposto dello svolgimento dell'attività professionale all'estero oppure, il superamento di prove attitudinali nella lingua del paese di provenienza o ancora una tassa ad hoc. i COA di Milano, Chiesti, Modena, Roma, Sassari, e Taranto, intervenuti affermando che i controlli svolti sui legali comunitari non avevano frapposto ostacoli alla libera circolazione e, soprattutto erano cessati dopo una serie di decisioni della Corte di giustizia e della Corte di Cassazione. L'Autority ha ritenuto tali attività forme di protezionismo tese a disincentivare l'accesso al mercato italiano dei servizi di assistenza legale di tutti gli avvocati comunitari considerato che l'iscrizione presso qualunque ordine circondariale abilita all'esercizio su tutto il territorio nazionale. L'esito dell'istruttoria piacerà certamente poco ai professionisti poichè l'autorità qualifica la professione come attività di impresa e le delibere deic Consigli nulla più che deliberazioni di associazioni di imprese, qualificabili come intese anticoncorrenziali.

 

 

Cassazione S.U. n° 28340/2011 una novità.."sentenziata"

 

"Nessun ostacolo al legale che si abilita in Spagna". La stampa specialistica ha così commentato la recente Sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte n° 28340 con la quale sembra essersi definitivamente consolidato il principio secondo cui, l'abilitazione professionale acquisita in uno degli stati membri U.E. permetterebbe l'esercizio professionale in Italia senza che gli Ordini locali dell'avvocatura possano frapporre limitazioni alla iscrizione. In realtà, la pronuncia in questione non cambia la sostanza delle più ricorrenti censure mosse dai vari Consigli degli Ordini agli "abogados" nostrani circa la violazione di legge comunitaria per un troppo rapido e sospetto "go-out" e "return to". Infatti, la Suprema Corte afferma l'illegittimità di ogni "ostacolo frapposto, al di fuori delle previsioni della normativa comunitaria, al riconoscimento nello Stato di appartenenza, del titolo professionale ottenuto dal soggetto interessato in altro Stato membro in base all'omologazione del diploma di laurea già conseguito nello Stato di appartenenza" in relazione ad una chiusura "interpretativa" all'iscrizione all'Albo data dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed ad una successiva, e motivata diversamente, di respingimento da parte del Consiglio Nazionale Forense della domanda di iscrizione di un collega spagnolo. Il primo organismo aveva infatti obiettato che la nota direttiva 98/5/CE, invocata dal ricorrente in Cassazione, fosse applicabile soltanto ai cittadini comunitari di nazionalità diversa da quella dello stato membro al quale si chiede l'abilitazione mentre, il CNF aveva subordinato l'iscrizione allo svolgimento di un tirocinio teorico pratico presso un legale abilitato ed al superamento dell'esame di Stato. Paletti, questi ultimi, di certo non accoglibili poichè forieri di discrezionalità vietata dalle norme comunitarie. La Cassazione ripercorre nella pronuncia le due strade previste dalle norme comunitarie utili una all'ottenimento immediato del titolo italiano, previa immediata prova attitudinale, come previsto dalla "Legge sul riconoscimento delle qualifiche professionali " di cui alla Direttiva 5/36/CE, la seconda all'esercizio del diritto di stabilimento-integrazione previsto dalla Direttiva 98/5/CE attuata con il Decreto Legislativo 96/2001 e che prevede un percorso di attività regolare per un triennio, d'intesa con un collega italiano, al fine di poter ottenere il riconoscimento del titolo di Avvocato.

Vorremmo ricordare l'esistenza di una terza e sconosciuta via per rendere possibile l'esercizio di prestazioni professionali nel nostro paese da parte di qualunque avvocato comunitario. Questi ultimi possono infatti rendere liberamente delle prestazioni professionali occasionali, previa segnalazione all'Ordine degli Avvocati territorialmente competente, in condizioni di parità con qualunque altro collega italiano, purchè in co-mandato con un Avvocato italiano.

Manfredi Potenti

LA FRANQUICIA

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TENEMOS POSIBILIDAD DE EXPLICARTE LAS OPORTUNIDADES DE HACER EMPRESA EN MATERA DE FRANQUICIA.

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La definición legal de la actividad de franquicia en España es aquella que se realiza en virtud del contrato por el cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, en un mercado determinado, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho a la explotación de una franquicia, sobre un negocio o actividad mercantil que el primero venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos:

  1. El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del contrato.
  2. La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y
  3. La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de supervisión que puedan establecerse contractualmente.

Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra aquel por el cual una empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de una compensación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho de explotar una franquicia con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, conforme al sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado principal el papel de franquiciador en un mercado determinado.

No tendrá necesariamente la consideración de franquicia, el contrato de concesión mercantil o de distribución en exclusiva, por el cual un empresario se compromete a adquirir en determinadas condiciones, productos normalmente de marca, a otro que le otorga una cierta exclusividad en una zona, y a revenderlos también bajo ciertas condiciones, así como a prestar a los compradores de estos productos asistencia una vez realizada la venta.

Tampoco tendrán la consideración de franquicia ninguna de las siguientes relaciones jurídicas:

  1. La concesión de una licencia de fabricación.
  2. La cesión de una marca registrada para utilizarla en una determinada zona.
  3. La transferencia de tecnología.
  4. La cesión de la utilización de una enseña o rótulo comercial.

DEPACHO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CALLE DE SERRANO n° 9, MADRID

DEPACHO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN CALLE DE SERRANO n° 9, MADRID - studio legale Potenti

EL COLEGIO PONE A DISPOSICIÓN DE LOS ABOGADOS UN DESPACHO EN SU SEDE PRINCIPAL PARA ATENDER A SUS CLIENTES

La Junta de Gobierno de Ilustre Colegio de Abogados de Madrid acuerda la adaptación de un despacho para que los abogados puedan recibir a sus clientes. Para ello, se ha habilitado un espacio, junto a la Biblioteca, que se encuentra en la planta baja de su sede principal (Serrano, 9), con acceso directo y sin necesidad de pasar por otras dependencias. De esta manera, podrán utilizar “el despacho de atención al cliente” todos los abogados del ICAM, así como los letrados de otros Colegios que tengan suscrito un acuerdo de colaboración para intercambiar y compartir servicios, como el caso de los abogados de Barcelona.

Este nuevo servicio facilitará nuestro clientes en la posibilidad de entrevistas privadas y personales, con las garantías de seguridad y privacidad necesarias.