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Chi siamo

Informazioni sul nostro studio professionale

Informazioni sul nostro studio professionale - studio legale Potenti

Lo studio legale Potenti vanta esperienze e collaborazioni di particolare profilo nel campo del diritto civile e penale italiano e spagnolo.
 
Il titolare, Manfredi Potenti è Avvocato, attualmente iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno. E' avvocato integrato ex D.lgs 96/2001, ed è stato iscritto dal 24 ottobre 2014 presso l'Ordine degli Avvocati di Pisa e già esercente come Avvocato Stabilito presso questo foro sin dal 2011. Dal 2010 al 2015 è Abogado ejercente ed iscritto al n° 87805 dell'albo dell "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (per le informazioni vedere il sito www.icam.es).  

Dopo essersi laureato con vecchio ordinamento quadriennale, il 22 ottobre 2003, presso l'"Università degli studi di Pisa", con una tesi in materia di diritto dell'arbitrato con oggetto "la pregiudizialità costituzionale nell'arbitrato rituale" ha proseguito il percorso formativo presso la biennale Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Pisa, la c.d. "Bassanini", ove si è diplomato nell'anno 2005. Contemporaneamente, dall'anno 2004 all'anno 2008, ha esercitato le funzioni di P.M. onorario, Vice Procuratore Onorario (delegato, dal Procuratore Capo), nelle udienze penali presso il Tribunale di Pisa ed il Giudice di Pace, completando il periodo di pratica professionale presso lo studio dell'Avv. Luca Casini in Cecina. Dal 2007 esercita come Dottore abilitato al patrocinio legale, in qualità di iscritto all'Ordine degli Avvocati di Livorno, con proprio studio in Castiglioncello (LI) ed anche in Lajatico, collaborando in team con l'Avvocato Gessica Sartini del Foro di Pisa e l'Avvocato Picchi del Foro di Livorno. 

Durante attività di indagine difensiva relative ad un caso di imputazione ex art. 640ter Cp si trova a raccogliere informazioni transnazionali circa l'utilizzo, per fini illeciti, di un computer di proprietà della Università Autonoma in Madrid. E' in tale occasione che decide di intraprendere un ciclo di studi nel paese iberico. Nel 2010 consegue il diploma di "Experto en derecho", valido ai fini del riconoscimento dei crediti europei, dopo il corso di post grado di dieci mesi presso la "Facultad de Derecho" de la "Universidad de Alcala' de Henares". Ottiene inoltre la "Homologacion de Titulo" en la "Universidad de Leon" dopo aver sostenuto esame scritto dal titolo "El laudo arbitral". Esercita in entrambi i paesi, vantando alcune significative esperienze in materia di locazioni, reati informatici, e diritto di famiglia e collaborazioni con colleghi iberici nel campo societario con particolare riferimento al franchising. 

Nel 2010 si stabilisce presso lo studio di Aguirre Abogados S.L. in Calle de Costa Rica in Madrid attivando collaborazioni con professionisti e docenti universitari nel campo della "franquicia" e svolgendo un periodico aggiornamento professionale grazie ai corsi organizzati dall'Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Svolge in questo periodo incarichi stragiudiziali in Italia e, dal febbraio 2011 si insedia stabilmente nel domicilio professionale italiano di Lajatico, loc. La Sterza, pod. "Il Cerro".

Nell'ottobre 2013 conclude un percorso di perfezionamento presso la Scuola "SDA BOCCONI" avente ad oggetto "management per le Pubbliche Amministrazioni" conseguendo il relativo titolo dopo aver superato le prove intermedie e quelle conclusive, in ultimo mediante discussione di un progetto di cooperazione in materia di formazione professionale da inquadrarsi in una "Euroregione tirrenica".

Frequenta in Pisa il "Corso di deontologia e tecnica del penalista a.a. 2016/2018" organizzato dalla Camera Penale di Pisa "Antonio Cristiani", esercitando nella materia penale in collaborazione con l'Avv. Luciano Picchi del Foro di Livorno e, nella materia civile, continuando l'esperienza post-stabilimento professionale assieme alla collega Gessica Sartini del Foro di Pisa e l'Avv. Caterina Farinelli, mediatrice ed esercente nella materia del diritto di famiglia. 

Attualmente, riveste l'incarico di parlamentare della XVIII Legislatura quale eletto alla Camera dei Deputati. E' membro della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e riveste l'incarico di Segretario della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.


La nostra professionalità ed esperienza è messa al vostro servizio per cercare di soddisfare ogni difficoltà.

 

 

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

ART. 1 commi 1 e 2 REGOLAMENTO FORMAZIONE PERMANENTE seduta CNF del 18/01/2007 - Tutti gli avvocati iscritti all'Albo hanno l'obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento.

A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, curandone l'aggiornamento.

I NOSTRI CORSI 2015

1) 06/03/2015 "Condominio: dal 1942 ad oggi" - Pisa, ANACI - 4 crediti formativi. 

2) 10/04/2015 "I Consigli Distrettuali e il nuovo procedimento disciplinare: il passaggio dal vecchio al nuovo regime" - Livorno - Consiglio Ordine Avvocati Livorno - 3 crediti formativi deontologici.

3) 23/04/2015 "Misure di austerity e mercato finanziario - il ruolo della BCE nella crisi economica nazionale" - Pisa - Elsa - 2 crediti formativi forensi.

4) 15/05/2015 "Il punto sulla messa alla prova: operatori a confronto ad un anno dalla pubblicazione della L. 28/04/2014, n° 67" - Livorno - Consiglio Ordine Avvocati Livorno - 3 crediti formativi.

5) 29/06/2015 "La particolare tenuità del fatto e la Giustizia che verrà, prime applicazioni del D.lgs 28/15 e le riforme in itinere" - Cecina - Associazione -Forense Cecinese - 4 crediti formativi.   

6) 09/10/2015 "Principi generali di deontologia - Rapporti con l'assistito, con i colleghi, con i magistrati e con la stampa" - Livorno - Consiglio Ordine Avvocati Livorno - 3 crediti deontologici.

7) 24/11/2015 "Incontri con il Foro" "le ultime riforme in materia di processo civile telematico" "il punto sul PCT: problemi tecnici e procedurali" - "Quale Avvocatura per il futuro. La nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense" - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa - Pisa - 4 crediti formativi di cui 3 deontologici.

I NOSTRI CORSI 2016

1) 15/01/2016 "Circostanze del reato e recidiva: i problemi applicativi e le strategie difensive", - Livorno - Consiglio Ordine Avvocati Livorno - 3 crediti formativi

2) 19/02/2016 "Le novità giurisprudenziali in diritto processuale civile" - Livorno - Consiglio Ordine Avvocati Livorno - 3 crediti formativi

3) 21/03/2016 "Il ruolo dell'Avvocatura nella società che cambia, tra libero mercato e tutela dei diritti fondamentali delle persone" "Il processo penale come strumento di regolazione e controllo dei fenomeni sociali" Ordini degli Avvocati e Camere Penali di Pisa, Livorno e Lucca - 5 crediti di cui 2 deontologici.

4) 13/05/2016 "Omicidio stradale e lesioni personali stradali, Le novità introdotte dalla L. 41/2016" - Camera penale Pisa - Ordine degli Avvocati Pisa - 3 crediti formativi

5) 15/10/2016 "Serafino Famà la differenza tra essere avvocato e fare l'avvocato" - Ordine degli Avvocati di Livorno - 3 crediti formativi deontologici 

6) 18/11/2016 "Le indagini difensive" Ordine degli Avvocati di Livorno - 3 crediti formativi - 

I NOSTRI CORSI 2017

1) Deontologia e tecnica del penalista 2016 - 2018 - Camera Penale di Pisa

2) 06/04/2017 "I contratti di convivenza" - Pisa - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - 3 crediti formativi - 

3) 20/05/2017 "L'azione revocatoria ordinaria e fallimentare tra vecchia e nuova normativa, aspetti processuali dell'art. 2929bis Cod. civ. - Volterra - Giornate volterrane del diritto - 3 crediti formativi

4) 09/06/2017 "Responsabilità penale e civile nello sport" - Cecina - 2 crediti formativi

5) 28/06/2017 "La circolazione giuridica degli immobili: l'abuso edilizio tra potere pubblico e rapporti privati" Confedilizia Pisa - 3 crediti formativi - 

I NOSTRI CORSI 2018

1)  26/03/2018 "l'Avvocato e la Costituzione" Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Pisa - 5 crediti formativi - 

2) 10/05/2018 "Islamic Finance" Ordine dei dottori commercialisti e revisori contabili di Livorno - 4 crediti formativi - 

I NOSTRI CORSI 2019

si avvale dellesonero deliberato dal COA di Livorno e di cui all’art. 15 comma 1 di cui al “Regolamento per la formazione continua” del 16 luglio 2014, n° 6. recante “esenzioni ed esoneri”  quale membro di organo con funzione legislativa Camera dei Deputati, commissario della II Commissione Giustizia della XVIII legislatura.

 

CAMBIA LA PROCEDIBILITA' DEI REATI - SICUREZZA URBANA - OMICIDIO STRADALE -

CAMBIA LA PROCEDIBILITA' DEI REATI - SICUREZZA URBANA  -  OMICIDIO STRADALE  - - studio legale Potenti

 

Dal 9 maggio entra in vigore il decreto legislativo che amplia l’area dei reati che diventeranno a procedibilità di parte.

 

In vigore dal 9 maggio, il decreto legislativo n° 36 del 10 aprile 2018. Con tale provvedimento muta la condizione di procedibilità per una serie di reati. Si ricorda che il provvedimento in questione da esecuzione alla delega contenuta nella riforma del processo penale, ed in via differita rispetto alle novità del c.d. “decreto Orlando” estende l’area della procedibilità a querela. Ecco alcuni chiarimenti procedimentali sui quali il provvedimento si occupa per la fase transitoria: per i reati commessi prima del 9 maggio, il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dalla medesima data, se la persona offesa ha già avuto in precedenza notizia del fatto che costituisce il reato. Se il procedimento è in corso, il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, dovranno provvedere a informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Caso a parte quello della pendenza davanti la Cassazione ove l’informativa alla persona offesa potrebbe trovare degli ostacoli, inoltre, la trasformazione del regime di procedibilità non scatterà allora per il grado di legittimità. La necessità dell’informazione è comunque chiara, visto l’obiettivo è di evitare che l’intervento legislativo si risolva, di fatto, in una depenalizzazione, tutte le volte che non divenisse possibile garantire che la persona offesa venga messa nelle condizioni per decidere consapevolmente circa l’esercizio del diritto di querela. Il decreto estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, per il carattere essenzialmente privato e modesto dell’offesa. Per reati invece che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi-base, si è proceduto a ridurre l’effetto delle circostanze aggravanti che possono fare scattare la procedibilità d’ufficio. Nel dettaglio, il provvedimento dovrebbe avere un impatto rilevante soprattutto sul versante del reato di minaccia (stando almeno ai dati disponibili sulle condanne definitive da casellario), pur tenendo presente che l’estensione della procedibilità a querela riguarda il caso della minaccia grave, mentre resta la procedibilità d’ufficio in tutti i casi in cui invece la minaccia è stata realizzata con le aggravanti previste dal Codice penale all’articolo 338 (uso delle armi, per esempio, oppure da persona mascherata). Ma nella lista dei reati trovano posto anche truffa, appropriazione indebita, frode informatica, violazione di domicilio da parte di pubblico ufficiale, violazioni varie in materia di corrispondenza, uccisione o danneggiamenti di animali.

 

 

 

SICUREZZA URBANA, DECRETO 20 FEBBRAIO 2017, N°14

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (a fondo di questo box il testo integrale) recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". Si tratta di un articolato pacchetto di misure il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati.

TRA LE NOVITA' DEL TESTO SEGNALIAMO: 

1) UNA DEFINIZIONE DI SICUREZZA URBANA: definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi: riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; promozione del rispetto della legalità; più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

2) maggiori poteri ai Sindaci: sono introdotte modifiche all'art 50 e 54 del Testo Unico degli enti Locali volte a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci in materia di vendita di alcool e situazioni di contingibilità ed urgenza legata a fenomeni di droga e prostituzione.

 

3) Tra le disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro urbano è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, tra le altre, al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;

 

4) Vi è poi la possibilità di emenazione di "Ordine di allontanamento e divieto di accesso" rivolto per iscritto dall'organo accertatore che contiene l'indicazione di efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppi. In caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui sopra, individuando, inoltre modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto

 

5) Sospensione condizionale pena con divieto di accesso a determinati luoghi. In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.

 

6) Si introducono misure contro le occupazioni arbitrarie di immobili ed u lteriori misure contro la spaccio di stupefacenti: sono stabilite per questo ultimo caso ulteriori misure di polizia per il contrasto dello spaccio stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi: il questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (per la durata da 1 a 5 anni) nei locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze dei locali; la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni. Nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni varie misure limitative della libera circolazione in orari, comuni, ed obbligo di comparizione. La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 40 mila euro e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. In caso di condanna per i reati in materi di stupefacenti di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata all'imposizione del divieto di accesso in specifici locali o esercizi pubblici.

 

7) Si segnalano infine le misure contro il deturpamento e l'imbrattamento di immobili pubblici o mezzi di trasporto. In caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici, mezzi di trasporto o cose di interesse artistico ex Art 639 comma 2, CP, il giudice potrà ora subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica utilità.

 

Il decreto legge, in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20/02/2017. 

 

 

 

 

 

L'omicidio stradale diventa legge.

 

IL NUOVO REATO: Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge 23 marzo 2016, n. 41, volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016. La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis C.p.) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare:

Fino ad ora il fatto prevedeva un minimo di pena di due anni, che garantivano la sospensione condizionale della pena. Il nuovo reato assorbe l’attuale omicidio colposo commesso con l’aggravante della violazione delle regole sulla circolazione stradale. Questo ha tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità: a) la pena va da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale commesso con tasso di ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro od in caso di assunzione di stupefacenti; b) la pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro oltre al caso di eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; c) infine la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.

Aggravante per chi fugge. Pene aumentate se l’autore delle condotte non ha mai preso la patente di guida o nonostante la licenza gli sia stata sospesa o revocata o quando il veicolo non ha la copertura Rc auto. E' stata anche aumentata l'aggravante per la fuga. Il senato aveva previsto un aumento della pena da un terzo alla metà mentre ora va da un terzo a due terzi ed è stata inserita una norma di chiusura: prevede che la pena non possa comunque essere inferiore a 5 anni. Inoltre la pena è stata aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.

Lesioni stradali. E' stato introdotto anche il reato autonomo di lesioni stradali. a) in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e all'uso di stupefacenti, per le lesioni gravi si applica una pena da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni; b) in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (velocità in centro urbano doppia a quella vigente (non inferiore a 70 Km/h), eccesso di velocità di almeno 50 Km/h in extraurbano, passaggio con il rosso, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da da 2 a 4 anni, c) negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni. Anche per le lesioni l'aggravante per la fuga ora va da un terzo a due terzi e è stata anche qui inserita una norma di chiusura: la pena non può comunque essere inferiore a 3 anni. Sia per l'omicidio che per le lesioni in caso in cui l'evento sia conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.

Revoca della patente. La patente è revocata per 10 anni per omicidio stradale "semplice", 15 anni per tutti gli altri casi, termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. Revocata per 5 anni per le lesioni, termine elevato fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.

Obbligo arresto in flagranza. L'arresto è obbligatorio per l'omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l'effetto di stupefacenti. L'emendamento introdotto alla Camera ha previsto quindi l'arresto obbligatorio in flagranza solo in questo caso di omicidio stradale.

La fuga dopo l’incidente: il guidatore che fugge dopo l’incidente avrà una pena aumentata rispetto a quella base; da un terzo a due terzi. In caso di omicidio, non si potrà mai essere condannati a meno di cinque anni di reclusione, in caso di lesioni, come detto, la soglia minima è 3 anni.

Test coattivi: in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcool test o droga il magistrato potrà ordinare prelievi coattivi anche a voce, confermandoli per iscritto successivamente.

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Decreti Legislativi n° 7 e 8 del 15/01/2016; DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI

 

In ultimo "tuffo" per evitare la scadenza del termine di cui alla delega (L. 64/2014), il Governo ha dato attuazione alla delega conferitagli. Si è intervenuti su reati c.d. di minore allarme sociale e di rilevante portata numerica pur evitando di toccare settori come l'ambiente e la pubblica sicurezza. La strategia adottata dal legislatore è stata quella, da una parte di abrogare alcuni reati e trasformare le medesime fattispecie in illeciti civili (es. l'art. 489 comma II C.p. uso di atto falso ora con sanzione da 200 a 12.000 Euro) e dall'altra parte di trasformare in illeciti amministrativi tutta una serie di fattispecie penali, specificamente individuate (es. l'abuso della credulità popolare già ex art. 661 C.p. ora punito con sanziona amministrativa da 5.000 a 15.000 Euro) e per cui è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda eslcudendo, appunto, determinati settori che vedono, per lo più, discipline di leggi speciali, come in materia di immigrazione, edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni, finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale. 

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative sono cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.  

Trai reati più sentiti dai cittadini, certamente per motivi legati alle oggettive pendenze numeriche dei relativi procedimenti, l'ingiuria ex art. 594 C.p. Il reato di concretizzava con l'offesa alla persona presente o raggiunta tramite mezzo di comunicazione, come internet, ed anche con scritti o disegni. Tutti casi in cui la persona viene direttamente raggiunta dal mittente. Dal 06 febbraio scorso dunque viene punita con una sanzione pecuniaria civile da 100 ad 8.000 Euro, destinata alla Cassa delle ammende, e "affibbiata" al responsabile solo a seguito di una vittoria in un procedimento civile. Di rilevante interesse, stante la situazione di crisi economica, si segnala in particolare l'intervento sul reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.  

La fase transitoria:  questa prevede che per quanto riguarda la depenalizzazione, la sostituzione delle sanzioni penali con misure amministrative si applica anche alle violazioni commesse prima del 06 febbraio, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. In questo ultimo caso è il giudice dell'esecuzione ad essere tenuto a revocare la sentenza od il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del primo decreto, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato; a questi fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. 

 Se l'azione penale non è stata ancora esercitata la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto annota la trasmissione nel registro notizie di reato. Se il reato è estinto per qualunque causa il pm chiede l'archiviazione. Se invece l'azione penale è stata esercitata il giudice pronuncia sentenza inappellabile di con formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato disponendo la trasmissione degli atti. Il giudice dell'impugnazione avrà il medesimo incombente di dichiarare il fatto non previsto come reato disponendo agli effetti e sui capi che riguardano interessi civili. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati. Entro 90 giorni è possibile il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione oltre le spese del procedimento. 

Il secondo decreto aggiunge alla sanzione il risarcimento del danno. La persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno, il magistrato potrà accordare un indennizzo e stabilirà, per alcuni illeciti, una sanzione penale che sarà incassata dallo Stato, con possibilità di pagamento in rate mensili da 2 a 8 non inferiori a 50 euro a seconda delle condizioni economiche del condannato. 

Entrando nei particolari (in allegato il testo dei decreti) l'art. 1 comma 2 del decreto Lgs n° 8 prevede che la depenalizzazione operi anche per quelle fattispecie "base" che nelle ipotesi aggravate sono punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, precisando che le ipotesi aggravate continuano ad essere sanzionate come fattispecie autonome di reato. Il decreto n° 7, poi, ha proceduto ad abrogare tutta una serie di reati per i quali era possibile procedere a querela di parte e li ha sostituiti in illeciti civili, sanzionati con pene pecuniarie civili. Il decreto n° 8 prevede al suo art. 5 che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi dello stesso decreto, prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. L'istituto della recidiva delle violazioni amministrative continua ad essere regolato dall'art. 8-bis della L 689/81.

In allegato a fondo box, il testo dei due decreti.

  

 

Conversione Decreto legge n° 83 del 27 giugno 2015, novità processuali civili

 

L'aula del Senato ha concluso l'iter della conversione del decreto n° 83 del 27 giugno 2015, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale. Le principali novità riguardano il procedimento fallimentare con introduzione di "correttivi" in favore, tra le altre norme, dei creditori chirografari (la proposta di concordato, se non è di continuità aziendale dovrà prevedere la soddisfazione di questi creditori, almeno al 20%), modifiche anche sui tempi utili all'azione revocatoria (due anni). Rilevnti novità in materia di pignoramenti di stipendi, pensioni ed anche delle somme di questa natura accreditate sui conti intestati ai titolari stessi degli emolumenti. 

ma vediamo in pillole alcuni altri interventi:

1) per gli enti creditizi e finanziari; deducibilità integrale nell'esercizio in cui sono rilevate delle perdite e delle svalutazioni su crediti verso la clientela iscritti a bilancio a tale titolo e quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

2) si modifica l'art. 545 c.p.c prevedendo in nuovi commi che "le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociela, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè delle speciali disposizioni di legge." inoltre: "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengonio luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento". Se l'accredito ha luogo in data del pignoramento o, successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchè dalle speciali disposizioni di legge. Rimodiulati gli obblighi del terzo pignorato a seconda che l'accredito abbia luogo prima o al momento o dopo il pignoramento.

3) modifiche all'art. 480 c.p.c. in materia di precetto ove si stabilisce, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che  "il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore".

4) disposizioni in materia di processo civile telematico,  viene sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione da paerte del difensore o del dipendente di cui si serve la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.

5) si definisce e si amplia il novero delle attestazioni di conformità rimesse ai difensori od al dipendente della P.A. relative alle copie analogiche e digitali di atti.  

 

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DECRETO GIUSTIZIA 06 Novembre 2014 - CONVERSIONE DECRETO 132/2014 -

Il decreto sulla giustizia civile è stato convertito in legge e pubblicato in G.U. del 10 novembre 2014

La Camera dei deputati - con 317 voti favorevoli, 182 contrarie e 5 astenuti - ha approvato giovedì 6 novembre 2014, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Oltre alla news, che potete leggere qui di seguito.

IL TESTO INTEGRALE CON LE MODIFICHE APPORTATE DURANTE L'ITER PARLAMENTARE E' SCARICABILE A FONDO DI QUESTO ARTICOLO.

 

 

DI SEGUITO LE NOVITA' INTRODOTTE NEL TESTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEL SETTEMBRE 2014 RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) - Tutte le novità: schema sul DECRETO LEGGE Renzi-Orlando

PROCESSO CIVILE

 

Interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile – decreto legge 
Di seguito i punti principali del provvedimento:

  • Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate).  IMMEDIATA VIGENZA 
  • Negoziazione assistenza degli avvocati. Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Vigenza entro 90 gg. dalla conversione in legge PER LE MATERIE IN CUI E' OBBLIGATORIO IL TENTATIVO RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI O NAUTICI E DOMANDE DI PAGAMENTO FINO A 50.000 EURO.
  • Negoziazione assistita e cause di separazione e divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  • Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dal Sindaco - Ufficiale dello stato civile) DALL' 11 DICEMBRE. Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  
  • Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo. Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
  • Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice.L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
  • Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. - ELIMINATO -
  • Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
  • Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato - andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
  • Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione. Spetta al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
  • Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
  • Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
  • Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
  • Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
  • Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
  • Infruttuosità dell’esecuzione Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
  • NOVITA' NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO: all'art 164ter delle norme di att. del Codice di procedura civile si fa carico al creditore procedente di effettuare entro 5 gg comunicazione al debitore esecutato, ed all'eventuale terzo, della mancata efficacia del pignoramento.
  • introdotto l'art 521 bis c.p.c. con cui si fa obbligo al debitore cui è stato pignorato un autoveicolo o motoveicolo o natante di depositare entro 10 gg dall'avvenuto pignoramento tutti i documenti di circolazione, proprietà ecc  presso l'Istituto vendite giudiziarie.

 

IN ALTRO TIPO DI PROVVEDIMENTI DOVREBBERO ESSERE INTRODOTTE LE SEGUENTI ED ULTERIORI NOVITA'

PATRIMONI ILLECITI
Contrasto a criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti – disegno di legge

Lo schema di disegno di legge (co-proponente il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano) introduce modifiche al codice penale, di procedura penale ed in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illecitamente accumulati. L’articolato comprende una serie di disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed alla costituzione di patrimoni illeciti, utilizzabili anche per la commissione di reati diversi, ad esempio contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda il reato di cosiddetto “falso in bilancio” l’intervento tende a recuperare effettività repressiva.

RESPONSABILITA’ MAGISTRATI 
Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati – disegno di legge

L’intervento normativo persegue le finalità esposte mediante: ampliamento dell’area di responsabilità, superamento del filtro, certezza della rivalsa nei confronti del magistrato, coordinamento con la responsabilità disciplinare.

PROCESSO CIVILE 
Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile – disegno di legge

L’intervento normativo, in forma di disegno di legge-delega, persegue i seguenti obiettivi: migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e comprensibile; speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. La prevedibilità deve riguardare, oltre che l’esito, anche la durata del processo.

MAGISTRATURA ONORARIA 
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – disegno di legge

La proposta normativa prevede, tra l’altro, la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all’interno del medesimo ufficio, rappresentato dall’attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.

ESTRADIZIONE 
Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive – disegno di legge

Il disegno di legge intende valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. E’ previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure.

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D.l 93/2013; violenza di genere - cirteri ispiratori

D.l 93/2013; violenza di genere - cirteri ispiratori - studio legale Potenti

Con il nuovo provvedimento estivo il legislatore risponde al crescente impeto di violenza famigliare e domestica che ha colpito le nostre comunità. E' prioritario che anche l'avvocato possa farsi carico di questo cambio di rotta nella sua opera di consigliere del cliente e, soprattutto, possa ponderare l'utilizzo di questi nuovi strumenti di difesa ai casi realmente rispondenti ad esigenze di tutela, senza seguire l'emotività della collettività, spesso spinta da impulsi di ragion d'onore non sorretti da concreti pericoli per la propria persona. Svilire uno strumento giuridico significa porre anche il Giudicante nella prospettiva di un crescente sospetto verso chiunque sollevi simili istanze, così ponendo a carico del richiedente ogni e conseguente aggravio della raccolta di elementi indicatori dei fenomeni descritti sino al punto, come in molti dei casi di cornaca quotidiani, di dover attendere il compimento del disegno criminoso dell'autore di questi reati..

 

IL TESTO DEL DECRETO LEGGE

In sintesi nel primo articolo del testo di legge ci si occupa di aggravanti del reato di maltrattamenti contro famigliari e conviventi, di violenza sessuale, e di atti persecutori. Nel primo caso, l'art. 572, si tratta di reato che consiste nel sottoporre i famigliari a continue sopraffazioni (molestie, ingiurie, minacce danneggiamenti) tali da provocare sofferenze, privazioni e umiliazioni che determinino uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza, essendo proprio l'abitualità del comportamento a rendere evidente la sussitenza di un programma criminoso e di una volontà unitaria di vessare il soggetto passivo. L'aggravante del II comma del 572 prevede ora che scatti l'aggravante se il fatto è commesso in danno o in presenza di monore degli anni 18.

I casi di aggravante delle violenza sessuale sono incrementate se il fatto è commesso in danno di donna in stato di gravidanza, oppure il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, o chi sia o sia stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Il reato di "atti predatori" o stalking vede aumenti di pena se il fatto sia commesso da coniuge anche separato o divorziato, ed aggravante nel caso di commissione attraverso strumenti informatici o telematici, potendosi verificare un'alta casistica di nuovi comportamenti commessi con l'ausilio di strumenti di comuinicazione elettronica ed una chiusura della giurisprudenza all'integrazione del reato di cui all'art. 660 mediante invio di messaggi di posta elettronica. 

La querela per il reato di stalking diviene irrevocabile. Il Questore deve inoltre adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni all'atto dell'ammonimento.

 

Sul fronte delle misure cautelari vengono rimesse al Giudice le valutazioni in ordine all'applicabilità di misure come l'allontanamento dalla casa famigliare 282 bis e ter. Adesso, in presenza di reati come la violenza sessuale, la violazione degli obblighi di assistenza famigliare, e l'abuso di mezzi di correzione, si possono adottare anche in assenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari (delitto punito con pena della reclusione nel massimo a tre anni). Si introduce nell'ordinamento la comunicazione immediata da parte del Giudice al difensore della persona offesa (o direttamente a questa ultima) dell'avviso di avvenuta applicazione delle misure previste negli artt. 282-bis e 282-ter C.p.p. ma anche di ogni atto relativo alla richiesta di revoca con obbligo di notifica al difensore della persona offesa (o sempre direttamente a questa ultima) qwuale condizione di ammissbilità della domanda. E' decisivo che la persona offesa possa conoscere temepstivamente se l'indagato per reati ai suoi danni possa o no riavvicinarsi ai luoghi da essa frequentati o ritornare nella casa famigliare. 

Maggiori poteri di azione al Questore, il quale, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.

 

LE MODIFICHE IN SEDE DI CONVERSIONE: LEGGE 119/2013

Altre modifiche sono state introdotte in sede di conversione del decreto e che entrano in vigore dal 16 ottobre 2013.

- sciogliendo un dubbio emerso in dottrina, si conferma la possibilità per la persona offesa di interloquire sulla richiesta di revoca o di modifica da parte dell'indagato di una delle misure cautelari e ciò, nel termine di DUE GIORNI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA.

- all'art. 101 comma 1 del Codice di Procedura Penale si aggiunge un comma che impone al PM e Polizia Giudiziaria di avvisare la persona offesa, all'acquisizione della notizia di reato, della facoltà di nominare un difensore e della possibilità di accedere al gratuito patrocinio.                                       

- si precisa che il provvedimento di allontanamento urgente per chi è colto in flagranza dei reati de quo, e disposto dal PM, sia un autorizzazione scritta o confermata per scritto o trasmessa in via telematica.                                                                                                                                                               

- anche in sede di esecuzione di allontanamento la Polizia Giudiziaria è autorizzata a dare atto nel verbale della querela rilasciata dalla persona offesa nell'immediatezza e che può provvedere su disposizione del PM alla citazione della persona allontanata per il giudizio direttissimo e convalida della misura entro le 48 ore.

- irrevocabilità della querela per stalking solo per le ipotesi di minacce gravi e ripetute, in altri casi la revoca è possibile ma solo davanti al Giudice.

- nuova aggravante all'art 61 del C.P. per cui è previsto aumento di pena quando, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale nonchè quelli conto la libertà personale e nel delitto di maltrattamentio contro familiari e conviventi il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore di 18 anni o di persona in stato di gravidanza.

- novità anche per le aggravanti in materia di violenza sessuale (aumento di pena se il fatto è compiuto nei confronti di persona che non ha compiuto 18 anni) 

- il PM deve ora comunicare al Tribunale per i minorenni l'esistenza di procedure per delitto di maltrattamenti contro i familiari e quello di stalking se commessi in danno di minore o da genitore di minore in danno dell'altro genitore. 

 

 

 

 

IN ALLEGATO IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO CON LE MODIFICHE DEFINITIVE.

 

 

 

 

 

 

LA TENUITA' DEL FATTO E LE ALTRE NOVITA' DELLA Legge 67/2014

LA TENUITA' DEL FATTO E LE ALTRE NOVITA' DELLA Legge 67/2014 - studio legale Potenti

molteplici ricadute in materia penale delle riforme di questi ultimi mesi.

 - TENUITA' DEL FATTO. ART. 131 BIS c.p. DI CUI AL dLGS 28/2015. Da segnalare, anzitutto, la nuova causa di non punibilità per i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione e per quelli puniti con pena pecuniaria, quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare leggerezza ed il comportamento non è abituale. Offesa che non può essere ritenuta lieve quando l'autore ha agito per motivi abbietti o futili, con crudeltà o sevizie o, ancora, approfittando delle condizioni della vittima nell'impossibilità o incapacità a difendersi. In ogni caso, ad essere escluse sono le condotte che, come conseguenze non volute hanno provocato la morte o lesioni gravissime della persona. Esclusi anche i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e chi ha commesso più reati della stessa indole. Fuorigioco anche chi commette un reato consistente in condotte plurime, abituali e reiterate. Nessun diritto di veto per la persona offesa che potrà comunque opporsi nel merito alla richiesta avanzata dal PM. Ad opporsi potrebbe essere anche la persona indagata che potrebbe avere interesse ad una assoluzione ampia, tenuto conto di altri 2 elementi conseguenze entrambi della natura dell'istituto che comporta un accertamento del fatto e un'attribuazione di responsabilità. Dell'archiviazione resterà infatti traccia nel casellario al fine di impedire che la persona interessata possa richiedere più volte applicazione dell'istituto e l'archiviazione avrà forza di giudicato, se emessa con sentenza al termine del dibattimento, quanto all'esistenza del fatto, all'illiceità ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Il PM dovrà avvisare sia l'indagato che la persona offesa della richiesta di applicazione della causa di non punibilità con diritto ad un termine di 10 giorni per presentare opposizione. Nelle prime applicazioni da parte dei Giudici rientra anche il delitto tentato, pur non contemplato espressamente dall'art. 131 bis, con i limiti di pena calcolati tuttavia con rigurdo alla cornice edittale determinata dall'art. 56 cp. Da segnalare che le caratteristiche delle condotte poste in essere dovranno essere valutate con riferimento a tutti i parametri dell'art. 133 cp. e, quindi, anche in riferimento all'elemento soggettivo che accompagna il comportamento materiale. E' evidente l'ampio marigne di discrezionalità del giudice nell'apprezzamento dei presupposti di ricorrenza dell'istituto in esame.  

 

MESSA ALLA PROVA. introdotta dalla L. 67/2014 ed operativa dallo scorso 17 maggio. L'istituto della messa alla prova, è funzionale alla sospensione del processo e ad ottenere l'estinzione del reato. Nei primi mesi di applicazione della nuova possibilità della misura della messa alla prova, consente per i reati meno gravi, e per una sola volta, la possibilità di evitare il processo e di mantenere la fedina penale pulita, se si accettano una serie di impegni legati al risarcimento del danno ed al lavoro di pubblica utilità. Molte richieste sin dall'inizio, soprattutto nel centro nord e relativi a reati di guida in stato di ebbrezza. Sono gli uffici UEPE a gestire i passaggi della messa alla prova a partire dall'elaborazione del programma da sottoporre al giudice. Questi uffici svolgono un indagine sulla persona dell'imputato e sulla sua condizione di vita. E' un'attività complessa che richiede da tre a sei mesi. L'impegno è rintracciare le strutture che accolgano i richiedenti.   

Le notevoli ricadute di cui alla Legge 67/2014 che alleghiamo in questo box.

Con la modifica dell'art 168 del Codice Penale, appunto, vi è n forte impulso alla definizione dei procedimenti mediante ampliamento delle condizioni per la concessione della messa alla prova previste dal capo II della legge, dall'art. 3 e per cui; "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonchè per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova". si continua al paragrafo 2 del comma 1 precisando finalità e scopi dell'istituto, allorchè si stabilisce che "l a messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonchè, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali". al terzo comma si precisano poi le condizioni di ammissione; " La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore". In un recentissimo pronunciamento del Tribiunale di Torino, attraverso l'ordinanza 21 maggio 2014, l'istituto della messa alla prova viene ritenuto applicabile ai procedimenti in corso. Il ragionamento del Tribunale prende infatti le mosse dalla considerazione degli effetti anche sostanziali del positivo esito della sua applicazione, con l'estinzione del reato. Quindi in ottemperanza della giurisprudenza anche internazionale sul diritto alla retroattività delle misure penali più favorevoli, con il limite della ragionevolezza, ritiene di dover affrontare il nodo della applicabilità ai procedimenti in corso. La conclusione cui perviene il Tribunale viene raggiunta dopo una breve disquisizione sulla possiiblità, inoltre, di procedere a separazione dei procedimenti al fine di constentire l'applicabilità di una misura che va ad investire l'esigenza di risocializzazione del reo oltre che la rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello stato. Si segnala interessante anche l'esame sulla individuazione della soglia di decadenza per la formulazione della richiesta e la mancata previsione di una disciplina transitoria. Il diritto dell'imputato andrebbe così garantito attraverso l'istituto della restituzione nel termine, secondo la disciplina dell'art. 175 cpp. 

Significativa riduzione delle ipotesi di reato (delittuose e contravvenzionali) e loro trasformazione in illeciti amministrativi (e tra cui all'Art. 2 della Legge) per "tutti i reati per i quali è prevista la sola penadella multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie: 1) edilizia e urbanistica; 2) ambiente, territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d'azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezioni e finanziamento ai partiti; 9) proprietà intellettuale e industriale. Ulteriori depenalizzazione riguardo ad ipotesi previste da leggi speciali quali; "b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale: 1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma; 2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726". La riforma non sarà indolore per il trasgressore il quale verrà sottoposto a sanzioni pecuniarie "adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione"

Infine, l'importante modifica all'istituto della contumacia (con applicabilità sui procedimenti in corso) e introduzione della sospensione dei procedimenti nei confronti degli irreperibili. La nuova norma permette al Giudice di procedere anche in assenza dell'imputato se ha la ragionevole certezza che quest'ultimo sia a conoscenza del procedimento a suo carico e dell'udienza. In caso contrario è prevista la possibilità di rinvio dell'udienza con notificazione all'imputato da parte della polizia giudiziaria. Solo se la notificazione risulterà impossibile è prevista la sospensione del procedimento. La disciplina non detta una disposizione di diritto transitorio che regoli la sorte dei processi contumaciali in corso al 17 maggio, data di entrata in vigore della normativa, con necessità di fare ricorso alla regola generale del tempus regit actum.  

 

Scioglimento del matrimonio: arriva il taglio dei tempi

Scioglimento del matrimonio: arriva il taglio dei tempi - studio legale Potenti

Il passaggio parlamentare non ha avuto la risonanza del caso tuttavia, di piccola rivoluzione normativa può parlarsi. Il 22 aprile 2015 la Camera dei Deputati ha approvato il testo del provvedimento normativo che intorduce il taglio dei tempi per ottenere il divorzio. In sintesi, il testo, breve e che non richiede molti sforzi interpretativi, prevede che il tempo della separazione dei conugi utile a determinare la condizione del divorzio (periodo di separazione che deve essere pur sempre ininterrotto) avrà i seguenti tempi:

Nelle separazioni giudiziali:

  • riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • fa decorrere tale termine – come attualmente già previsto – dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali:

  • riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali;
  • fa decorrere tale termine anche in tal caso dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Il testo di legge si occupa anche del momento dello scioglimento della comunione dei beni che potrà scattare:

  • nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
  • nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purchè omologato