Dal 9 maggio entra in vigore il decreto legislativo che amplia l’area dei reati che diventeranno a procedibilità di parte.
In vigore dal 9 maggio, il decreto legislativo n° 36 del 10 aprile 2018. Con tale provvedimento muta la condizione di procedibilità per una serie di reati. Si ricorda che il provvedimento in questione da esecuzione alla delega contenuta nella riforma del processo penale, ed in via differita rispetto alle novità del c.d. “decreto Orlando” estende l’area della procedibilità a querela. Ecco alcuni chiarimenti procedimentali sui quali il provvedimento si occupa per la fase transitoria: per i reati commessi prima del 9 maggio, il termine per la presentazione della querela inizia a decorrere dalla medesima data, se la persona offesa ha già avuto in precedenza notizia del fatto che costituisce il reato. Se il procedimento è in corso, il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, dovranno provvedere a informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine inizia a decorrere dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Caso a parte quello della pendenza davanti la Cassazione ove l’informativa alla persona offesa potrebbe trovare degli ostacoli, inoltre, la trasformazione del regime di procedibilità non scatterà allora per il grado di legittimità. La necessità dell’informazione è comunque chiara, visto l’obiettivo è di evitare che l’intervento legislativo si risolva, di fatto, in una depenalizzazione, tutte le volte che non divenisse possibile garantire che la persona offesa venga messa nelle condizioni per decidere consapevolmente circa l’esercizio del diritto di querela. Il decreto estende la procedibilità a querela ad alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, per il carattere essenzialmente privato e modesto dell’offesa. Per reati invece che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi-base, si è proceduto a ridurre l’effetto delle circostanze aggravanti che possono fare scattare la procedibilità d’ufficio. Nel dettaglio, il provvedimento dovrebbe avere un impatto rilevante soprattutto sul versante del reato di minaccia (stando almeno ai dati disponibili sulle condanne definitive da casellario), pur tenendo presente che l’estensione della procedibilità a querela riguarda il caso della minaccia grave, mentre resta la procedibilità d’ufficio in tutti i casi in cui invece la minaccia è stata realizzata con le aggravanti previste dal Codice penale all’articolo 338 (uso delle armi, per esempio, oppure da persona mascherata). Ma nella lista dei reati trovano posto anche truffa, appropriazione indebita, frode informatica, violazione di domicilio da parte di pubblico ufficiale, violazioni varie in materia di corrispondenza, uccisione o danneggiamenti di animali.
SICUREZZA URBANA, DECRETO 20 FEBBRAIO 2017, N°14
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (a fondo di questo box il testo integrale) recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città". Si tratta di un articolato pacchetto di misure il cui obiettivo è potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati.
TRA LE NOVITA' DEL TESTO SEGNALIAMO:
1) UNA DEFINIZIONE DI SICUREZZA URBANA: definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi: riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio; promozione del rispetto della legalità; più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
2) maggiori poteri ai Sindaci: sono introdotte modifiche all'art 50 e 54 del Testo Unico degli enti Locali volte a rafforzare i poteri di intervento dei sindaci in materia di vendita di alcool e situazioni di contingibilità ed urgenza legata a fenomeni di droga e prostituzione.
3) Tra le disposizioni a tutela della sicurezza e del decoro urbano è introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, tra le altre, al trasgressore è fatto ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto;
4) Vi è poi la possibilità di emenazione di "Ordine di allontanamento e divieto di accesso" rivolto per iscritto dall'organo accertatore che contiene l'indicazione di efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra aumentata del doppi. In caso di reiterazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui sopra, individuando, inoltre modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto
5) Sospensione condizionale pena con divieto di accesso a determinati luoghi. In caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
6) Si introducono misure contro le occupazioni arbitrarie di immobili ed u lteriori misure contro la spaccio di stupefacenti: sono stabilite per questo ultimo caso ulteriori misure di polizia per il contrasto dello spaccio stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi: il questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (per la durata da 1 a 5 anni) nei locali di cui sopra o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze dei locali; la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni. Nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni varie misure limitative della libera circolazione in orari, comuni, ed obbligo di comparizione. La violazione dei divieti è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 40 mila euro e sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno. In caso di condanna per i reati in materi di stupefacenti di cui sopra, la concessione della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata all'imposizione del divieto di accesso in specifici locali o esercizi pubblici.
7) Si segnalano infine le misure contro il deturpamento e l'imbrattamento di immobili pubblici o mezzi di trasporto. In caso di condanna per il reato di deturpamento e imbrattamento di immobili pubblici, mezzi di trasporto o cose di interesse artistico ex Art 639 comma 2, CP, il giudice potrà ora subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al ripristino e alla ripulitura dei luoghi oppure, se ciò non è possibile, al pagamento o rimborso delle spese relative, o ancora, se il condannato non si oppone, al lavoro di pubblica utilità.
Il decreto legge, in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20/02/2017.
L'omicidio stradale diventa legge.
IL NUOVO REATO: Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge 23 marzo 2016, n. 41, volta a introdurre nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, puniti entrambi a titolo di colpa. Il provvedimento è entrato in vigore il 25 marzo 2016. La legge approvata in ultima lettura dal Senato nella seduta del 2 marzo 2016 inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis C.p.) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale. In particolare:
Fino ad ora il fatto prevedeva un minimo di pena di due anni, che garantivano la sospensione condizionale della pena. Il nuovo reato assorbe l’attuale omicidio colposo commesso con l’aggravante della violazione delle regole sulla circolazione stradale. Questo ha tre livelli di pena che corrispondono a comportamenti di diversa gravità: a) la pena va da 8 a 12 anni per l'omicidio stradale commesso con tasso di ubriachezza superiore a 1,5 grammi per litro od in caso di assunzione di stupefacenti; b) la pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il guidatore risulti un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro oltre al caso di eccesso di velocità, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua; c) infine la pena va da 2 a 7 anni in tutti gli altri casi.
Aggravante per chi fugge. Pene aumentate se l’autore delle condotte non ha mai preso la patente di guida o nonostante la licenza gli sia stata sospesa o revocata o quando il veicolo non ha la copertura Rc auto. E' stata anche aumentata l'aggravante per la fuga. Il senato aveva previsto un aumento della pena da un terzo alla metà mentre ora va da un terzo a due terzi ed è stata inserita una norma di chiusura: prevede che la pena non possa comunque essere inferiore a 5 anni. Inoltre la pena è stata aumentata in caso di guida con patente revocata o sospesa e senza assicurazione.
Lesioni stradali. E' stato introdotto anche il reato autonomo di lesioni stradali. a) in caso di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro e all'uso di stupefacenti, per le lesioni gravi si applica una pena da 3 a 5 anni e per quelle gravissime da 4 a 7 anni; b) in caso di ebbrezza tra 0,8 e 1,5 gr e per comportamenti particolarmente gravi (velocità in centro urbano doppia a quella vigente (non inferiore a 70 Km/h), eccesso di velocità di almeno 50 Km/h in extraurbano, passaggio con il rosso, per attraversamento con il semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci curve o dossi, sorpasso con linea continua) le lesioni gravi vanno da 1 anno e mezzo a 3 anni e per le gravissime da da 2 a 4 anni, c) negli altri casi le lesioni gravi sono punite da 3 mesi a 1 anno e le gravissime da 1 a 3 anni. Anche per le lesioni l'aggravante per la fuga ora va da un terzo a due terzi e è stata anche qui inserita una norma di chiusura: la pena non può comunque essere inferiore a 3 anni. Sia per l'omicidio che per le lesioni in caso in cui l'evento sia conseguenza anche di un comportamento colposo della vittima il giudice può diminuire la pena fino alla metà.
Revoca della patente. La patente è revocata per 10 anni per omicidio stradale "semplice", 15 anni per tutti gli altri casi, termine elevato fino a 20 nel caso in cui il colpevole abbia precedenti per droga ed alcol e fino a 30 anni in caso di fuga. Revocata per 5 anni per le lesioni, termine elevato fino a 10 in caso di precedenti per droga ed alcol e a 12 anni in caso di fuga.
Obbligo arresto in flagranza. L'arresto è obbligatorio per l'omicidio stradale commesso da chi guida in stato di ubriachezza grave (sopra 1,5gr/litro) e sotto l'effetto di stupefacenti. L'emendamento introdotto alla Camera ha previsto quindi l'arresto obbligatorio in flagranza solo in questo caso di omicidio stradale.
La fuga dopo l’incidente: il guidatore che fugge dopo l’incidente avrà una pena aumentata rispetto a quella base; da un terzo a due terzi. In caso di omicidio, non si potrà mai essere condannati a meno di cinque anni di reclusione, in caso di lesioni, come detto, la soglia minima è 3 anni.
Test coattivi: in caso di rifiuto a sottoporsi all’alcool test o droga il magistrato potrà ordinare prelievi coattivi anche a voce, confermandoli per iscritto successivamente.
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Decreti Legislativi n° 7 e 8 del 15/01/2016; DEPENALIZZAZIONE DEI REATI MINORI
In ultimo "tuffo" per evitare la scadenza del termine di cui alla delega (L. 64/2014), il Governo ha dato attuazione alla delega conferitagli. Si è intervenuti su reati c.d. di minore allarme sociale e di rilevante portata numerica pur evitando di toccare settori come l'ambiente e la pubblica sicurezza. La strategia adottata dal legislatore è stata quella, da una parte di abrogare alcuni reati e trasformare le medesime fattispecie in illeciti civili (es. l'art. 489 comma II C.p. uso di atto falso ora con sanzione da 200 a 12.000 Euro) e dall'altra parte di trasformare in illeciti amministrativi tutta una serie di fattispecie penali, specificamente individuate (es. l'abuso della credulità popolare già ex art. 661 C.p. ora punito con sanziona amministrativa da 5.000 a 15.000 Euro) e per cui è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda eslcudendo, appunto, determinati settori che vedono, per lo più, discipline di leggi speciali, come in materia di immigrazione, edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni, finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale.
Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative sono cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.
Trai reati più sentiti dai cittadini, certamente per motivi legati alle oggettive pendenze numeriche dei relativi procedimenti, l'ingiuria ex art. 594 C.p. Il reato di concretizzava con l'offesa alla persona presente o raggiunta tramite mezzo di comunicazione, come internet, ed anche con scritti o disegni. Tutti casi in cui la persona viene direttamente raggiunta dal mittente. Dal 06 febbraio scorso dunque viene punita con una sanzione pecuniaria civile da 100 ad 8.000 Euro, destinata alla Cassa delle ammende, e "affibbiata" al responsabile solo a seguito di una vittoria in un procedimento civile. Di rilevante interesse, stante la situazione di crisi economica, si segnala in particolare l'intervento sul reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
La fase transitoria: questa prevede che per quanto riguarda la depenalizzazione, la sostituzione delle sanzioni penali con misure amministrative si applica anche alle violazioni commesse prima del 06 febbraio, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. In questo ultimo caso è il giudice dell'esecuzione ad essere tenuto a revocare la sentenza od il decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del primo decreto, non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato; a questi fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.
Se l'azione penale non è stata ancora esercitata la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto annota la trasmissione nel registro notizie di reato. Se il reato è estinto per qualunque causa il pm chiede l'archiviazione. Se invece l'azione penale è stata esercitata il giudice pronuncia sentenza inappellabile di con formula perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato disponendo la trasmissione degli atti. Il giudice dell'impugnazione avrà il medesimo incombente di dichiarare il fatto non previsto come reato disponendo agli effetti e sui capi che riguardano interessi civili. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati. Entro 90 giorni è possibile il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione oltre le spese del procedimento.
Il secondo decreto aggiunge alla sanzione il risarcimento del danno. La persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per il risarcimento del danno, il magistrato potrà accordare un indennizzo e stabilirà, per alcuni illeciti, una sanzione penale che sarà incassata dallo Stato, con possibilità di pagamento in rate mensili da 2 a 8 non inferiori a 50 euro a seconda delle condizioni economiche del condannato.
Entrando nei particolari (in allegato il testo dei decreti) l'art. 1 comma 2 del decreto Lgs n° 8 prevede che la depenalizzazione operi anche per quelle fattispecie "base" che nelle ipotesi aggravate sono punite con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria, precisando che le ipotesi aggravate continuano ad essere sanzionate come fattispecie autonome di reato. Il decreto n° 7, poi, ha proceduto ad abrogare tutta una serie di reati per i quali era possibile procedere a querela di parte e li ha sostituiti in illeciti civili, sanzionati con pene pecuniarie civili. Il decreto n° 8 prevede al suo art. 5 che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi dello stesso decreto, prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. L'istituto della recidiva delle violazioni amministrative continua ad essere regolato dall'art. 8-bis della L 689/81.
In allegato a fondo box, il testo dei due decreti.
Conversione Decreto legge n° 83 del 27 giugno 2015, novità processuali civili
L'aula del Senato ha concluso l'iter della conversione del decreto n° 83 del 27 giugno 2015, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale. Le principali novità riguardano il procedimento fallimentare con introduzione di "correttivi" in favore, tra le altre norme, dei creditori chirografari (la proposta di concordato, se non è di continuità aziendale dovrà prevedere la soddisfazione di questi creditori, almeno al 20%), modifiche anche sui tempi utili all'azione revocatoria (due anni). Rilevnti novità in materia di pignoramenti di stipendi, pensioni ed anche delle somme di questa natura accreditate sui conti intestati ai titolari stessi degli emolumenti.
ma vediamo in pillole alcuni altri interventi:
1) per gli enti creditizi e finanziari; deducibilità integrale nell'esercizio in cui sono rilevate delle perdite e delle svalutazioni su crediti verso la clientela iscritti a bilancio a tale titolo e quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso.
2) si modifica l'art. 545 c.p.c prevedendo in nuovi commi che "le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociela, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonchè delle speciali disposizioni di legge." inoltre: "le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengonio luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento". Se l'accredito ha luogo in data del pignoramento o, successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchè dalle speciali disposizioni di legge. Rimodiulati gli obblighi del terzo pignorato a seconda che l'accredito abbia luogo prima o al momento o dopo il pignoramento.
3) modifiche all'art. 480 c.p.c. in materia di precetto ove si stabilisce, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che "il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore".
4) disposizioni in materia di processo civile telematico, viene sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione da paerte del difensore o del dipendente di cui si serve la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.
5) si definisce e si amplia il novero delle attestazioni di conformità rimesse ai difensori od al dipendente della P.A. relative alle copie analogiche e digitali di atti.
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DECRETO GIUSTIZIA 06 Novembre 2014 - CONVERSIONE DECRETO 132/2014 -
Il decreto sulla giustizia civile è stato convertito in legge e pubblicato in G.U. del 10 novembre 2014
La Camera dei deputati - con 317 voti favorevoli, 182 contrarie e 5 astenuti - ha approvato giovedì 6 novembre 2014, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. Oltre alla news, che potete leggere qui di seguito.
IL TESTO INTEGRALE CON LE MODIFICHE APPORTATE DURANTE L'ITER PARLAMENTARE E' SCARICABILE A FONDO DI QUESTO ARTICOLO.
DI SEGUITO LE NOVITA' INTRODOTTE NEL TESTO PREDISPOSTO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NEL SETTEMBRE 2014 RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) - Tutte le novità: schema sul DECRETO LEGGE Renzi-Orlando
PROCESSO CIVILE
Interventi in materia di degiurisdizionalizzazione e processo civile – decreto legge
Di seguito i punti principali del provvedimento:
- Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell’arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). IMMEDIATA VIGENZA
- Negoziazione assistenza degli avvocati. Si vuole realizzare una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e che, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. Vigenza entro 90 gg. dalla conversione in legge PER LE MATERIE IN CUI E' OBBLIGATORIO IL TENTATIVO RISARCIMENTO SINISTRI STRADALI O NAUTICI E DOMANDE DI PAGAMENTO FINO A 50.000 EURO.
- Negoziazione assistita e cause di separazione e divorzio. Sono regolate le convenzioni di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Ulteriore semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio (accordo ricevuto dal Sindaco - Ufficiale dello stato civile) DALL' 11 DICEMBRE. Con ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio è previsto che i coniugi possano comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Modifica al regime della compensazione delle spese: chi perde rimborsa le spese del processo. Nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni, nella pratica applicativa si continua a fare larghissimo uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali, con conseguente incentivo alla lite, posto che la soccombenza perde un suo naturale e rilevante costo, con pari danno per la parte che risulti aver avuto ragione.
- Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice.L’intervento è volto a consentire, per le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice, il passaggio d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario.
- Dichiarazioni rese al difensore: l’avvocato può sentire i testimoni fuori dal processo. - ELIMINATO -
- Dimezzamento dei termini di sospensione feriale dei procedimenti. È stato stabilito che il periodo feriale nei tribunali sia compreso dal 6 agosto al 31 agosto (anziché dal 1 agosto al 15 settembre).
- Ritardo nei pagamenti: chi non paga i propri debiti dovrà pagare più interessi Al fine di evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso (in ragione dell’applicazione del tasso legale d’interesse) - e dunque che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato - andrà previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite.
- Automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione. Spetta al creditore a trasmettere per via telematica in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, unitamente all’atto di pignoramento, al titolo esecutivo e al precetto.
- Modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. È previsto che, per tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, la competenza per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti verrà radicata presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
- Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare è volto a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario, colmando l’asimmetria informativa esistente tra i creditori e il debitore in merito agli asset patrimoniali appartenenti a quest’ultimo.
- Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza
- Obbligo di ordinare la liberazione dell’immobile con la pronuncia dell’ordinanza di vendita
- Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio
- Infruttuosità dell’esecuzione Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
- NOVITA' NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO: all'art 164ter delle norme di att. del Codice di procedura civile si fa carico al creditore procedente di effettuare entro 5 gg comunicazione al debitore esecutato, ed all'eventuale terzo, della mancata efficacia del pignoramento.
- introdotto l'art 521 bis c.p.c. con cui si fa obbligo al debitore cui è stato pignorato un autoveicolo o motoveicolo o natante di depositare entro 10 gg dall'avvenuto pignoramento tutti i documenti di circolazione, proprietà ecc presso l'Istituto vendite giudiziarie.
IN ALTRO TIPO DI PROVVEDIMENTI DOVREBBERO ESSERE INTRODOTTE LE SEGUENTI ED ULTERIORI NOVITA'
PATRIMONI ILLECITI
Contrasto a criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti – disegno di legge
Lo schema di disegno di legge (co-proponente il Ministro dell’Interno, Angelino Alfano) introduce modifiche al codice penale, di procedura penale ed in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illecitamente accumulati. L’articolato comprende una serie di disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata ed alla costituzione di patrimoni illeciti, utilizzabili anche per la commissione di reati diversi, ad esempio contro la pubblica amministrazione.
Per quanto riguarda il reato di cosiddetto “falso in bilancio” l’intervento tende a recuperare effettività repressiva.
RESPONSABILITA’ MAGISTRATI
Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati – disegno di legge
L’intervento normativo persegue le finalità esposte mediante: ampliamento dell’area di responsabilità, superamento del filtro, certezza della rivalsa nei confronti del magistrato, coordinamento con la responsabilità disciplinare.
PROCESSO CIVILE
Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile – disegno di legge
L’intervento normativo, in forma di disegno di legge-delega, persegue i seguenti obiettivi: migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione; rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia mediante l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; realizzare un processo civile più lineare e comprensibile; speditezza del processo mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. La prevedibilità deve riguardare, oltre che l’esito, anche la durata del processo.
MAGISTRATURA ONORARIA
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace – disegno di legge
La proposta normativa prevede, tra l’altro, la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all’interno del medesimo ufficio, rappresentato dall’attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace.
ESTRADIZIONE
Delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive – disegno di legge
Il disegno di legge intende valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell’Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all’autorità giudiziaria competente all’esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. E’ previsto il superamento del preventivo vaglio della Corte di Cassazione sulla competenza, che provoca un ulteriore rallentamento delle relative procedure.
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