AI FINI ANTI RICICLAGGIO QUESTO STUDIO HA ADOTTATO
UN REGISTRO DELLA CLIENTELA
(ex Art. 38 del Decreto Lgs.)
iL D.lgs 21 novembre 2007, n° 231 recante "Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", ha reso indispensabile per il compimento, in nome e per conto dei clienti, di qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, e di assistneza nella predisposizione o nella realizzazione di determinate operazioni, alcuni ulteriori adempimenti rispetto agli obblighi già noti.
Vanno a sostituire i precedenti obblighi di identificazione e conservazione cui al Decreto del ministero economia e finanze n° 141/2006:
A) obblighi di adeguata verifica della clientela: significa che ex Art. 18 del D.lgs 231/2007 diviene necessario procedere a 1) identificare il cliente e verificarne l'identità 2) identificare il titolare effettivo e/o il rappresentante ecc. nel caso di società 3) ottenere informazioni sul rapporto e sulla natura della prestazione professionale 4) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo
B) obblighi di segnalazione
Secondo l'Art. 20 del D.lgs, gli Avvocati devono inoltre poter dimostrare agli Ordini che le misure adottate siano adeguate al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
Ex art. 22) gli obblighi di adeguata verifica si applicano a tutti i nuovi clienti nonchè, previa valutazione del rischio presente, ai clienti già acquisiti;
Ex art. 23) si prevede che nel caso i destinatari degli obblighi non siano in grado di rispettare quanto previsto all'art. 18 punti n° 1-2-3 (vedi sopra), devano interrompere l'incarico e valutare la segnalazione, salva l'esclusione per gli Avvocati nei casi di difesa giudiziaria o preparatoria
Nei casi dell'art. 28 sussistono obblighi di verifica rafforzati ove non vi sia la presenza fisica della persona del cliente o i rapporti intercorrano con persona politicamente impegnata e residente in un paese comunitario e terzo;
Art. da 29 a 35: In taluni casi espressamente previsti, al dichiarato fine di evitare le operazioni di cui all'art. 18 è consentito fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica effettuato da terzi, pur restando, la relativa responsabilità, in carico ai destinatari degli obblighi che fanno ricorso ai terzi;
2) obbligo di registrazione cui si accompagna quello di conservazione
il primo concerne determinate informazioni tipizzate tra le quali rientra anche il mezzo di pagamento che sarà adottato
il secondo: a) conservazione per dieci anni delle informazioni di cui sopra b) copia o riferimento ai documenti richiesti per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo o prestazione professionale c) scritture e registrazioni anche giudiziarie per 10 anni
Ex art 38 del D.lgs. per la registrazione può essere utilizzato un registro cartaceo o informatico (in questo ultimo si allegano i documenti giudiziari)
3) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
Art. 41 - la segnalazione va inviata da chi sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento di terrorismo;
la segnalazione è inviata all'"Unita Informazione Finanziaria" istituita presso la Banca d'Italia o agli Ordini indicati con Decreto interministeriale;