Viene spesso domandato cosa accade dopo che il Giudice abbia convalidato lo sfratto per morosità raltivamente a contratti per immobili uso abitativo (la questione può essere estesa ai canoni uso non abitativo, per cui si è comunque dell'avviso che spetti per essi un identico trattamento fiscale). L'indennità di occupazione spettante al locatore, successiva alla convalida di sfratto e pari all'ultimo canone maturato contrattualmente è soggetto, ex art. 6 TUIR al medesimo trattamento del canone di locazione, poichè ha natura sostitutiva di questo ultimo. Sotto il profilo reddituale, essendo il contratto risolto ope legis dal giudice, l'indennità per quanto poc'anzi detto deve essere assoggettata ad Irpef secondo il criterio della competenza ex art. 26 Tuir. Sempre secondo questo ultimo articolo, i canoni di locazione non concorrono a formare il reddito a partire dalla data di convalida dello sfratto per morosità. Per i canoni già dichiarati e tassati per competenza, e non incassati, è riconosciuto un credito pari alle imposte pagate da utilizzare nel modello Unico.