Con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 2 Marzo 2010, si è sancito l’obbligo del risarcimento del danno morale soggettivo, o, comunque, del danno non patrimoniale” sofferti in conseguenza della subita lesione “alla reputazione, all’onore e al decoro” cagionatale in data 1.10.2008 dal convenuto mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.
Il giudice lombardo nella sua pronuncia afferma: “… va rimarcata la risarcibilità, attesi i limiti della domanda attrice, del solo danno morale soggettivo inteso quale “transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima” del fatto illecito, vale a dire come complesso delle sofferenze inferte alla danneggiata dall’evento dannoso, indipendentemente dalla sua rilevanza penalistica. Il giudice ha condannato l’uomo al pagamento di €.15.000. La sentenza viene riportata integralmente, anche nelle espressioni offensive, ed è interessante perchè analizza il fenomeno “social network”.
Nel caso di specie al termine di un rapporto sentimentale, tra due ex innamorati, si succedevano tutta una serie di messaggi conclusi con un messaggio di Lui, veicolato sulla bacheca di Lei nel quale la si palesavano esplicite offese sulla persona di quest’ultima, tese a lederne la reputazione, l’onore e il decoro.