Come noto oramai il contributo unificato, sebbene ridotto, si applica anche alle controversie in materia di lavoro.
Come se non bastasse dal 1° gennaio anche la domanda riconvenzionale è soggetta al contributo non più per differenza rispetto al valore originario della causa e, pertanto, solo in caso di aumento di detto valore, ma in modo autonomo come se si trattasse di una nuova controversia!
L'articolo 28 della Legge di Stabilità (n. 183/2011), è intervenuto sull'articolo 14 del TUGS (D.lgs 115/2002), prevedendo un’integrazione del contributo, per chi abbia iniziato la causa e poi modificato la domanda, ovvero per chi proponga una domanda riconvenzionale o chiamato terzi in causa. Il contributo sarà, invece, dovuto per l’intero (C.U. autonomo), in base al valore della domanda, dalle parti che modifichino la domanda o propongano domanda riconvenzionale o formulino chiamata in causa di un terzo o svolgano intervento autonomo. Se il terzo chiamato modifica la domanda, propone riconvenzionale o chiama altri in causa, anche lui dovrà pagare un contributo autonomo calcolato sul valore della domanda.
Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2012.
Il nuovo art. 14 del TU Spese Giustizia è quindi il seguente.
Art. 14 - Obbligo di pagamento.
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tener conto degli interessi,, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (1).
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (2).
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (3).
(1) Comma così modificato dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Comma sostituito dall'articolo 28, comma 1, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 6, lettere u), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98