FLASH SULLE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO DEL FARE;
IL DECRETO, IN VIGORE DAL 22 GIUGNO, INTRODUCE NUOVAMENTE QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, IL PREVIO TENTATIVO DI MEDIAZIONE. IL PERIMETRO DELL'OBBLIGATORIETA' E' STATO TUTTAVIA RIDOTTO ESCLUDENDO I RISARCIMENTI DA INCIDENTI STRADALI, E MODIFICANDO I TEMPI DI DURATA DEL PROCEDIMENTO CHE NON POTRANNO DURARE OLTRE I 3 MESI, MASSIMO 4. L'AVVISO CHE ADESSO I LEGALI DOVRANNO RENDERE CIRCA L'AVVENUTA INFORMAZIONE AL PROPRIO CLIENTE E' DETTATO DAL NUOVO ART 4 COMMA 3, DEL D.L.VO 28/2010 COME MODIFICATO DAL D.L. 69/2013, DOPO IL PRIMO PERIODO "L'AVVOCATO INFORMA ALTRESI' L'ASSISTITO DEI CASI IN CUI L'ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E' CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA GIUDIZIALE".IL GIUDICE PUO' INFINE TRARRE ARGOMENTI DI PROVA DALLA MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, POTENDO CONDANNARE LA PARTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO PER IL GIUDIZIO. NON ULTIMO PER IMPORTANZA IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI MEDIATORE AUTOMATICAMENTE RICONOSCIUTO A TUTTI GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI.
STRALCIATA IN ULTIMO, NELLA SEDE DI CONVERSIONE, LA MODIFICA IN UN PRIMO TEMPO APPORTATA ALL'ART. 118 DELLE NORMA DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE SI PREVEDE CHE LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA "CONSISTA NELLA CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DECISIVI E DEI PRINCIPI DI DIRITTO SU CUI LA DECISIONE E' FONDATA, ANCHE CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO A PRECEDENTI CONFORMI OVVERO MEDIANTE RINVIO A CONTENUTI SPECIFICI DEGLI SCRITTI DIFENSIVI O DI ALTRI ATTI DI CAUSA".
SI ACCELERANO I TEMPI PER I DECRETI INGIUNTIVI CON L'INSERIMENTO NELL'ART 645 C.P.C. DELLA REGOLA PER CUI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO L'ANTICIPAZIONE DEVE ESSERE DISPOSTA FISSANDO L'UDIENZA PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI NON OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINA MINIMO A COMPARIRE. INOLTRE SI STABILISCE CHE IL GIUDICE DEVA VALUTARE GIA' ALLA PRIMA UDIENZA DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA E SE L'OPPOSIZIONE NON SIA FONDATA SU PROVA SCRITTA O DI PRONTA SOLUZIONE OPPURE SE VI SIANO SOMME NON CONTESTATE E L'OPPOSIZIONE NON SIA PROPOSTA PER VIZI PROCEDURALI, IN QUESTI CASI IL GIUDICE PUO' CONCEDERE L'ESECUZIONE PROVVISORIA. LE NORME SI APPLICANO PER I DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DE DECRETO, IL 22 GIUGNO 2013