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IL REGOLAMENTO SUI CORRISPETTIVI GIUDIZIALI


E' STATO PORTATO A TERMINE IL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI IN SEDE GIUDIZIARIA AD AVVOCATI, NOTAI, E PROFESSIONISTI


E' STATO DEFINITIVAMENTE ELABORATO IL PROVVEDIMENTO CHE REGOLA I CORRISPETTIVI CHE DOVRANNO ESSERE APPLICATI DAL GIUDICE DOPO L'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE.

VEDIAMONE I CRITERI DI BASE. IL TESTO MESSO A PUNTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED INVIATO ALLA GAZZETTA UFFICIALE RECEPISCE UN PAIO DI IMPORTANTI OSSERVAZIONI DELL'ORGANO DI CONSULENZA DEL GOVERNO.

A) L'ASSENZA DEL PREVENTIVO DI MASSIMA SOTTOSCRITTO DAL CLIENTE COSTITUISCE MOTIVO DI VALUTAZIONE NEGATIVA DA PARTE DELL'ORGANO GIUDICANTE.

B) AL PARI, COSTITUISCONO MOTIVO DI VALUTAZIONE NEGATIVA ANCHE LE TATTICHE DILATORIE MESSE IN OPERA DAGLI AVVOCATI NEL CORSO DEL PROCESSO.

IN GENERALE I NUOVI COMPENSI SI ATTESTANO AL 30% AL DI SOTTO DELLE VECCHIE TARIFFE CON DISCREZIONE DEL GIUDICE ALL'UTILIZZO DI UNA FORBICE DEL 60% IN AUMENTO O DIMINUZIONE.

PER GLI AVVOCATI I PARAMETRI NON RIGUARDERANNO SPESE, ONERI E CONTRIBUTI CONNESSI ALLA LITE (AD ESEMPIO I COSTI PREVIDENZIALI E FISCALI DELLA LITE) MENTRE COMPRENDONO I COSTI DEGLI AUSILIARI DI FIDUCIA DEL PROFESSIONISTA, ESCLUSO IL CONSULENTE DI PARTE. PER L'ATTIVITA' GIUDIZIALE CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA IL COMPENSO E' LIQUIDATO PER FASI: STUDIO DELLA CONTROVERSIA, FASE INTRODUTTIVA, ISTRUTTORIA, DECISORIA, ESECUTIVA MA TUTTI I PARAMETRI SONO ELASTICI. INFATTI ALL'ART. 1) DEL DECRETO RELATIVO AGLI AVVOCATI SI SOTTOLINEA LE SOGLIE NUMERICHE, LE PERCENTUALI, I MINIMI ED I MASSIMI NON SONO VINCOLANTI PER IL GIUDICE.

DIVIENE PERCIO' FONDAMENTALE CONSERVARE L'ACCORDO DI PATTUIZIONE DEI COMPENSI AL FINE DI EVITARE UNA QUANTIFICAZIONE PER PARAMETRI EX ART. 9 DEL D.l. DIVENTATO LEGGE 27/2012 CHE PARLA NON SOLO DI COMPENSO PATTUITO MA DI PREVENTIVO DI MASSIMA DA RENDERE AL CLIENTE. IN CASO DI ASSENZA DI ACCORDO O DI MANIFESTA INIQUITA' O SPROPORZIONE DELLO STESSO, IL GIUDICE UTILIZZERA' I PARAMETRI AL FINE DI ESERCITARE ( EX ART. 2233 CC) UNA FORMA DI TUTELA AL DECORO ED ALLA DIGNITA' DELLA PROFESSIONE ED AL RAPPORTO DI ADEGUATEZZA TRA L'IMPOSTANZA DELL'OPERA. VI E' DA DIRE CHE L'ACCORDO PROFESSIONISTA-CLIENTE POTRA' ATTINGERE DALLA TARIFFA PROFESSIONALE ABROGASTA QUALE LIBERO CRITERIO DI ORIENTAMENTO E LIBERTA' DI FORMAZIONE DEL CONSENSO DELLE PARTI.