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ELEZIONE DOMICILIO DELL'AVVOCATO


NOVITA' DALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE CIRCA L'ADEMPIMENTO DELL'ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE CAUSE FUORI CIRCOSCRIZIONE

Sezioni Unite della Suprema Corte Sentenza n° 10143 del 20 giugno 2012  - un risparmio anche per il cliente -

l'obbligo di inserimento dell'indirizzo PEC dell'avvocato all'interno degli atti giudiziari, esonera l'avvocato dalla elezione di domicilio quando questi si trovi a patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del Tribunale nel cui ambito abbia la propria sede. Tale grandissima novità è il frutto di una interpretazione dell'articolo 82 del Regio Decreto n° 37 del 1934. La specifica situazione che è stata esaminata dalla Corte non esonera in realtà l'Avvocato dall'obbligo di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria oppure, in caso di mancato spostamento, di considerare come domicilio quello della cancelleria dell'autorità giudiziaria stessa (caso legato ad un giudizio di appello ed un avvocato iscritto al un consiglio dell'ordine diverso da quello della circoscrizione in cui ricade la sede della Corte d'Appello ma, appartenente comunque allo stesso distretto). I cambiamenti normativi, dice la Corte, che hanno portato all'introduzione della possibilità di notificare attraverso PEC e poi, da febbraio 2012, all'obbligo per il legale di inserire indicazione della propria PEC, da comunicarsi agli ordini di appartenenza, anche in tutti gli atti giudiziari, rendono non più necessaria l'elezione di domicilio da parte dell'avvocato che presta assistenza fuori dal Tribunale di assegnazione, come pure va accantonata la vecchia consuetudine di elezione fittizia presso la Cancelleria dell'ufficio interessato