04/06/2012 IL TRIBUNALE DI LIVORNO Sez. Civile, PER INDICAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA SEZIONE CIVILE, HA DECISO DI ACCOGLIERE LA SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA ACCETTANDO LA PRODUZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONI
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E' comunque necessario informare i clienti che contrariamente a quanto sostenuto da alcuni Ufficiali di stato civile dei nostri comuni, la produzione davanti l'Autorità Giudiziaria di certificazioni di stato di famiglia, residenza, ecc. non potrà avvenire attraverso autocertificazioni, non applicandosi a questo organo pubblico il recente art. 15 della L. 183/2011. Le problematiche relative all’applicazione dell’autocertificazione negli uffici giudiziari, in vigenza della preesistente normativa, erano già state oggetto di indirizzi ministeriali.
La circolare 20 dicembre 1988, n. 2677 del Ministro per la Funzione Pubblica, in riferimento alla facoltà di autocertificazione introdotta dalla legge 15/68, stabiliva infatti che:
“tali norme non riguardano la presentazione di atti e documenti all’autorità giudiziaria nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali, per cui continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei codici o in leggi speciali”.
Il richiamato indirizzo della Funzione Pubblica , che non risulta mutato a seguito dell’evoluzione normativa in materia, trovava applicazione nelle circolari n 578fU/99 del 25 febbraio 1999, e n 2153/99/1 del 2 settembre 1999 del Ministero della Giustizia che, in tema iscrizione nell’ Albo dei consulenti tecnici e documentazione amministrativa, avevano, al fine della ricevibilità dell’autocertificazione, confermato il principio della distinzione tra procedimento giurisdizionale e procedimento amministrativo.
Le sopra richiamate circolari evidenziavano, se pur limitatamente alle procedure di iscrizione albo dei consulenti tecnici, come “Trattasi, infatti, di un procedimento che ha carattere amministrativo e non giurisdizionale, in relazione al quale questa Direzione Generale con nota prot. n. 8/449/101 del 13 febbraio 1990 aveva già ritenuto applicabile le disposizioni contenute nella legge n. 15/68 sulla documentazione amministrativa, che hanno preveduto l'esonero per il cittadino dall'obbligo della produzione di certificati relativi a stati della persona documentabili con semplici dichiarazioni sottoscritte dall'interessato anche contestualmente all'istanza.
Conseguentemente, a seguito delle ulteriori misure di snellimento e semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, introdotte con la normativa di cui all'oggetto, si deve ritenere che per il procedimento di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici tutte le certificazioni richieste dall'art. 16 disp. att. c.p.c., possono essere sostituite da semplici autocertificazioni degli interessati.
In particolare per i certificati di nascita, residenza, e iscrizione all'albo professionale già l'art. 2, legge n. 15/68, prevedeva la possibilità dell'autocertificazione; per il certificato generale del Casellario Giudiziale, l'art. 1, primo comma, lettera g), D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, dispone che l'interessato possa dichiarare di non avere riportato condanne penali”.
Sempre in materia ci appare, inoltre, utile richiamare il decreto ministeriale n 431 del 22 maggio 1995 Ministero della Giustizia che nell’adottare il regolamento attuativo della legge 4 gennaio 1968 n 15 stabiliva che la disciplina della dichiarazione sostitutiva si “applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dall’Amministrazione della giustizia:
1) albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;
2) albi degli ordini professionali “
Da quanto sopra si ricava, quale principio generale, che nell’ambito delle attività degli uffici giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 :
ü non siano idonee a comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti in esse contenuti nell’ambito nel processo in quanto il principio della prova dei fatti in giudizio impedisce all’interessato di avvalersi di atti da lui stesso formati. La Corte di Cassazione Sent. S.U. 5167/03 , in materia di autocertificazione, ha avuto modo di affermare che “tali dichiarazioni hanno attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario può essere loro riconosciuto nell’ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell’onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c.” . Da evidenziare come la legge preveda alcune ipotesi in cui è ammesso l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive sebbene si tratti di procedimenti di natura giurisdizionale, in particolare in materia di rilascio di immobili ad uso abitativo e di ammissione al gratuito patrocinio
ü non possono riguardare fatti e/o situazioni non rientranti nella sfera personale del dichiarante e/o il cui accertamento non è nella disponibilità dalla parte ( esempio: pendenza del giudizio, estinzione del giudizio, cancellazione della causa dal ruolo, passaggio in giudicato della sentenza).Da ultimo, nota Ministero del Lavoro “ va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall’art. 40DPR 445/2000 fa sempre riferimento a stati, qualità personali e fatti come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza.”
Negli uffici giudiziari, non rinveniamo limiti normativi all’ applicazione degli istituti di semplificazione oltre che nelle attività prettamente amministrative anche nel caso di attività di natura sostanzialmente amministrativa ma connesse all’esercizio della funzione giurisdizionale.
Nello specifico e riguardo all’iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali:
ü Procedimenti di volontaria Giurisdizione e tutelare. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione uni personali, stante l'assenza di una lite e di una contrapposizione tra le parti, il giudice non svolge una vera e propria funzione giurisdizionale e con riguardo a tali procedimenti si ritiene, si possano, da parte delle cancellerie e in mancanza di contraria ed espressa disposizione del magistrato addetto al settore, accettare gli strumenti di semplificazione.
ü Procedimenti in materia successoria, di separazione tra i coniugi, interdizione giudiziaria, amministrazione di sostegno si ritiene che la cancelleria all’atto dell’iscrizione degli indicati procedimenti, possa in luogo della documentazione ricevere auto certificazione della parte comprovante gli stati e i fatti di cui all’elencazione del richiamato articolo 46 DPR 445/2002.